COMITATO REGIONALE LIGURIA – Campionato di Promozione – 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 33 del 06/03/2003 – pubbl. su www.figc-lndcrliguria.org Delibere della Commissione Disciplinare Prot. n. 62 – Reclamo A.C. Rapallo Ruentes avverso le decisioni assunte dal G.S. in ordine alla gara del Campionato di Promozione Carpediem-Rapallo Ruentes del 19.1.2003. C.U. n. 29 del 6.2.2003

COMITATO REGIONALE LIGURIA - Campionato di Promozione – 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 33 del 06/03/2003 – pubbl. su www.figc-lndcrliguria.org Delibere della Commissione Disciplinare Prot. n. 62 – Reclamo A.C. Rapallo Ruentes avverso le decisioni assunte dal G.S. in ordine alla gara del Campionato di Promozione Carpediem-Rapallo Ruentes del 19.1.2003. C.U. n. 29 del 6.2.2003 Il Giudice Sportivo, con decisione apparsa sul C.U. n. 29 del 6.2.2003, accoglieva il reclamo dell’A.S. S.N. Carpediem avverso la regolarità dell’incontro del Campionato di Promozione Carpediem-Rapallo Ruentes del 19.1.2003 (terminato col risultato di 0-1) ed infliggeva all’A.C. Rapallo Ruentes la sanzione della punizione sportiva di perdita della gara col risultato di 2-0. Il Giudice, sulla base di un supplemento di rapporto rilasciato, a richiesta, da un assistente dell’arbitro, aveva ritenuto provata la violazione all’obbligo di schierare in campo, per tutto il tempo di gioco, due giovani calciatori, l’uno nato dopo il 1.1.1983 ed il secondo nato dopo l’1.1.1984, secondo quanto stabilito dal Comitato Regionale sul C.U. n. 45 del 13.6.2002 in ossequio alle disposizioni della L.N.D. Con reclamo ritualmente proposto, contro tale decisione è insorta l’A.C. Rapallo Ruentes chiedendo il ripristino del risultato acquisito sul campo e l’affrancamento dell’inibizione del dirigente accompagnatore della squadra Rocca Giovanni fino al 19.2.2003 per i seguenti motivi: 1. l’unico atto ufficiale rilevante ed esistente in relazione alla partita è costituito dal rapporto dell’arbitro da cui non emerge alcuna irregolarità commessa dall’A.C. Rapallo Ruentes; 2. il giudice sportivo non era autorizzato a chiedere supplementi di rapporto, non esistendo discordanza tra quanto riferito dall’arbitro sul suo referto con i referti dei due assistenti (referti inesistenti); 3. non essere vero quanto riferito dall’assistente perché il calciatore che aveva sostituito l’uscente Spano Domenico era il Fossa William, classe 1985, e non il Poletti Andrea. In giudizio il Presidente del club reclamante ribadiva quanto esposto sul reclamo, aggiungendo altresì che il calciatore Poletti, a partita pressoché conclusa, era effettivamente in procinto di entrare in campo per sostituire altro calciatore e quindi aveva svestito la tuta. Tale sostituzione era poi stata effettuata come riferito al punto 3., ma l’assistente aveva erroneamente ricordato il numero della maglia del Poletti e non quello del Fossa che era effettivamente entrato in campo. Preliminarmente la Commissione Disciplinare delibera l’inammissibilità del reclamo dell’A.C. Rapallo Ruentes nella parte in cui appella l’inibizione del dirigente Rocca Giovanni, non essendo la sanzione appellabile per il disposto dell’art. 41 punto 2 lett. b) C.G.S. Nel merito dell’altra richiesta la Commissione Disciplinare osserva che, respinta la seconda eccezione della reclamante perché agli organi della disciplina sportiva è devoluto il più ampio potere d’indagine, sul primo rapporto di gara, al quale non risultano allegati referti dei due assistenti (il documento alle voci “rapporto assistenti” e “supplemento di rapporto” risulta privo di smarcamento nell’apposita casella) nulla riferisce l’arbitro in merito alla terza sostituzione effettuata dall’A.C. Rapallo. Tale grave dimenticanza è stata poi ammessa e giustificata col supplemento rilasciato dall’arbitro in data 28.1.2003 al G.S. sul quale dichiarava di non aver potuto vedere i numeri delle maglie dei calciatori che stavano effettuando la sostituzione a causa del “concitato finale”. Anche il secondo assistente, con fax teletrasmesso al G.S. in data 30.1.2003, rilasciava dichiarazione ricalcante in pratica quanto riferito dall’arbitro sul supplemento. Solo il primo assistente, con un supplemento privo di data ma presumibilmente rilasciato anch’esso tra il 28 ed il 30 gennaio 2003, si ricordava che la sostituzione era avvenuta nei modi che hanno portato alla pronuncia di condanna dell’A.C. Rapallo Ruentes. Da quanto sopra emerge con certezza l’avvenuta terza sostituzione a gara pressoché ultimata da parte dell’A.C. Rapallo Ruentes. Sui nominativi di questa terza sostituzione emergono viceversa dubbi ed incertezze. Fermo restando il principio, giustamente richiamato dal primo giudice, che gli atti ufficiali costituiscono prova dei fatti, occorre rilevare come non si possa escludere che la sola dichiarazione (non confermata dall’arbitro) rilasciata da un assistente dopo parecchi giorni dall’effettuazione della gara, sia stata involontariamente indotta e condizionata da fonti esterne, come per esempio errate informazioni riportate da organi di stampa in merito alle vicende dell’incontro. Ammesso poi che la sostituzione sia effettivamente avvenuta nei modi riferiti dall’assistente dell’arbitro, nulla è stato richiesto agli ufficiali di gara, se il calciatore entrante al 45’ del 2° t. abbia preso parte fattivamente al gioco nei pochi minuti di recupero perché, come più volte enunciato dalla CAF, per sovvertire il risultato sul campo, si devono valutare in termini di certezza, le modalità dell’accaduto nonché le sue conseguenze. La presenza in campo di un calciatore ultradiciottenne invece di uno di età inferiore, e come tale senza titolo, non costituisce di per sé un’irregolarità tale da inficiare la competizione, ma è necessaria la prova di un comportamento attivo del calciatore che in qualche modo possa aver inciso sulle sorti della gara. Tali elementi di obiettivo e logico rilievo inducono la Commissione Disciplinare ad accogliere il reclamo dell’A.C. Rapallo Ruentes, ripristinando il risultato della gara Carpediem-Rapallo del 19.1.2003, cioè Carpediem 0 – Rapallo Ruentes 1. Ed in tal senso delibera. In quanto parzialmente accolto il reclamo, la tassa deve essere restituita.
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