COMITATO REGIONALE LIGURIA – Campionato di Promozione – 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 36 del 27/03/2003 – pubbl. su www.figc-lndcrliguria.org Delibere della Commissione Disciplinare Prot. n. 76 – Reclamo G.S. Masone Turchino avverso la squalifica del calciatore Ardinghi Alessandro per cinque giornate. Gara Sampierdarenese-Masone del 2.3.2003 Campionato Promozione. C.U. n. 33 del 6.3.2003

COMITATO REGIONALE LIGURIA - Campionato di Promozione – 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 36 del 27/03/2003 – pubbl. su www.figc-lndcrliguria.org Delibere della Commissione Disciplinare Prot. n. 76 - Reclamo G.S. Masone Turchino avverso la squalifica del calciatore Ardinghi Alessandro per cinque giornate. Gara Sampierdarenese-Masone del 2.3.2003 Campionato Promozione. C.U. n. 33 del 6.3.2003 Contro il provvedimento in epigrafe ha proposto reclamo il G.S. Masone Turchino ritenendo eccessiva la sanzione perché il proprio tesserato, pur “avendo travalicato l’educazione d’uso …nei confronti del direttore di gara”, non era venuto fisicamente a contatto con l’arbitro né aveva indirizzato verso quest’ultimo alcuna offesa verbale. Chiede pertanto la riduzione, da cinque a tre giornate, della squalifica inflitta al calciatore Ardinghi Alessandro. Il reclamo non può trovare accoglimento. La tesi sostenuta dalla reclamante non trova riscontro sulle risultanze del referto arbitrale, assistito da fede privilegiata per il disposto dell’art. 31 lett. a1) CGS, nel quale si accerta che l’Ardinghi era stato espulso per essersi avventato contro l’arbitro ed avergli posto il proprio viso contro il suo, con faccia minacciosa e pugni chiusi lungo il corpo. Sotto il profilo dell’entità la sanzione appare congrua e va confermata. Per tali motivi la Commissione Disciplinare respinge il reclamo come sopra proposto dal G.S. Masone Turchino e dispone l’incameramento della tassa addebitata in conto.
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