COMITATO REGIONALE LIGURIA – CAMPIONATO ECCELLENZA – 2002/2003 COMUNICATO UFFICIALE N° 26 DEL 16/01/2003 – PUBBL. SU WWW.FIGC-LNDCRLIGURIA.ORG Delibere della Commissione Disciplinare Prot. n. 43 – Reclamo U.S. Bolzanetese Virtus avverso la regolarità della gara del Campionato di Eccellenza Sestrese-Bolzanetese del 15.12.2002 in ordine all’utilizzo del calciatore Alessi Sandro in posizione di tesseramento irregolare.

COMITATO REGIONALE LIGURIA - CAMPIONATO ECCELLENZA – 2002/2003 COMUNICATO UFFICIALE N° 26 DEL 16/01/2003 – PUBBL. SU WWW.FIGC-LNDCRLIGURIA.ORG Delibere della Commissione Disciplinare Prot. n. 43 - Reclamo U.S. Bolzanetese Virtus avverso la regolarità della gara del Campionato di Eccellenza Sestrese-Bolzanetese del 15.12.2002 in ordine all'utilizzo del calciatore Alessi Sandro in posizione di tesseramento irregolare. L’U.S. Bolzanetese, con ricorso proposto nei termini di cui all’art. 42 punto 3 CGS, si è rivolta alla Commissione Disciplinare onde ottenere l’assegnazione della vittoria a tavolino della gara Sestrese Calcio – Bolzanetese Virtus disputata il 15.12.2002 e terminata col risultato di 1-1. Afferma la reclamante che alla gara ha partecipato il calciatore Sandro Alessi in posizione irregolare di tesseramento. Visti gli atti ufficiali ed esperiti gli opportuni accertamenti presso la Segreteria del Comitato è risultato che il calciatore Alessi Sandro, nato il 4.2.1983, matricola n. 3249442 alla data del 15.12.2002 in cui si è disputata la gara sopra citata, era tesserato per l’U.S. Bolzanetese Virtus per questo il suo utilizzo nelle file della Fratellanza Sportiva Sestrese avvenne quindi in posizione irregolare, con le conseguenze previste dall’art. 12 punto 5 CGS. Per questi motivi la Commissione Disciplinare, in accoglimento del reclamo come sopra proposto dall’U.S. Bolzanetese Virtus, delibera di infliggere alla Fratellanza Sportiva Sestrese la punizione sportiva di perdita della gara col risultato di 0-2 (art. 12 punto 5 CGS). Delibera inoltre di infliggere al sig. Celano Ottavio, dirigente accompagnatore ufficiale della squadra della F.C. Sestrese, la sanzione dell’ammonizione (art. 14 comma 1 lett. a CGS) ed alla Fratellanza Sportiva Sestrese la sanzione dell’ammenda di € 250,00 (euro duecentocinquanta) (art. 13 comma 1 lett. b CGS). Manda alla segreteria del Comitato Regionale per gli accertamenti in merito all’impiego del calciatore Alessi Sandro nelle precedenti gare del Campionato della corrente stagione sportiva e per gli ulteriori eventuali adempimenti. Accolto il reclamo, la tassa addebitata in conto va restituita.
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