COMITATO REGIONALE LIGURIA – CAMPIONATO PRIMA CATEGORIA – 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 19 del 21/11/2002 – pubbl. su www.figc-lndcrliguria.org DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO GARA DEL 03/11/2002 NUOVA INTEMELIA – BORGIO VEREZZI
COMITATO REGIONALE LIGURIA - CAMPIONATO PRIMA CATEGORIA – 2002/2003
Comunicato Ufficiale N° 19 del 21/11/2002 – pubbl. su www.figc-lndcrliguria.org
DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO
GARA DEL 03/11/2002 NUOVA INTEMELIA - BORGIO VEREZZI
Gara: Nuova Intemelia/Borgio Verezzi del 03/11/2002 La società Nuova Intemelia ha proposto, nel termine regolare reclamo e chiede la ripetizione della gara affermando che l'arbitro é incorso in un errore tecnico per aver espulso il proprio calciatore Piccolo Marco per doppia ammonizione. Come risulta dagli atti ufficiali le due ammonizioni sono state sanzionate a carico del Piccolo con la seguente dinamica: la prima al 42' del 1° tempo, la seconda al 1’ del 2° tempo, la Società Nuova Intemelia lamenta l'errata attribuzione della seconda ammonizione che a causa dello scambio di persona, avrebbe dovuto essere sanzionata a carico del giocatore Muratore Giorgio, responsabile di aver intercettato il pallone con una mano. Ciò nonostante, il Direttore di gara espelleva Piccolo Marco. Tale provvedimento costringeva la Soc. Nuova Intemelia a proseguire la gara in inferiorità numerica dal 1’ minuto del 2° tempo. Il Giudice Sportivo, avvalendosi dei disposti dell'art. 30/4 del C.G.S. ha chiesto all'arbitro un supplemento di rapporto che, conferma quanto già riportato sul referto di gara. Il reclamo è infondato e va respinto. L'accertamento dei fatti portati al vaglio del G.S. deve avvenire esclusivamente attraverso le risultanze degli atti ufficiali i quali, come noto hanno valore di prova privilegiata, soprattutto perché‚ provengono da soggetto che non ha interesse ad alterare o modificare la verità. Ne consegue che non può essere attribuita rilevanza ad un assunto difensivo che tenda a sostituire alla versione ufficiale una diversa ricostruzione della dinamica dell'episodio. In quanto respinto, si incamera la tassa reclamo. Gara: Nuova Intemelia/Borgio Verezzi del 03/11/2002 Sospesa al 48’ del 2° tempo sul risultato di 0-1 La gara a margine non ha avuto regolare svolgimento essendo stata sospesa al 48’ del 2° tempo. Nel rapporto di gara l'arbitro precisa che al 35' del 2° tempo espelleva il calciatore MARSIC Claudio, (Borgio Verezzi) e al 1’ minuto del 2° tempo il calciatore PICCOLO Marco, entrambi per somma di ammonizioni. Al 48’ del 2° tempo, dopo aver fischiato un fallo a favore del calciatore SCAVELLO Giovanni (N.Intemelia) lo stesso, rialzandosi da terra e a giuoco fermo, colpiva volontariamente con un calcio al volto il calciatore DE SCIORA Enrico (Borgio Verezzi) procurandogli la caduta di un dente con fuoriuscita di sangue. Tale incidente dava origine ad una rissa alla quale partecipavano attivamente alcuni calciatori delle due squadre che si spintonavano reciprocamente. L'arbitro riusciva ad identificare i seguenti giocatori: GIORDANO Carlo, DE BARTOLO Carmelo, SCAVELLO Giovanni e AMARELLA Andrea che si trovava in panchina in qualità di riserva. ( della Società Nuova Intemelia) e FERRUA Matteo, CASSALINO Riccardo, BOSIO Andrea (Borgio Verezzi), ai quali, pur con qualche difficoltà riusciva ad esibire il cartellino rosso. Nel frattempo gli altri giocatori, senza l'autorizzazione dell'arbitro, abbandonavano il terreno di giuoco; e nonostante l'invito dell'arbitro a ritornare in campo per riprendere la gara interrotta, gli stessi non aderivano a tale richiesta, anche perché alcuni di essi si trovavano già a torso nudo e/o sotto la doccia; conseguentemente l'arbitro, emettendo i rituali tre fischi, riteneva terminato l'incontro. Per quanto sopra riportato si evince in modo indubbio che il comportamento di alcuni giocatori, seppur censurabile, non é stato tale da ingenerare timore o determinare un clima di condizionamento psicologico nei confronti del Direttore di gara. E opportuno precisare che la decisione dell'arbitro di astenersi alla prosecuzione dell'incontro (art. 62 delle N.O.I.F.) può giustificarsi esclusivamente in presenza di fatti tanto gravi da avergli procurato il razionale convincimento che essi fossero pregiudizievoli alla sua incolumità. Nel caso di specie non appare ricorressero reali situazioni di pericolo, considerando che nessun episodio di violenza fisica sia stato messo in atto verso l'arbitro. Inoltre la situazione creatasi non era tale da impedire al Direttore di gara l'adozione di quei provvedimenti che il regolamento pone a sua disposizione al fine di permettergli la regolare prosecuzione dell'incontro. Non essendo pertanto emerse valide motivazioni al provvedimento adottato dall'arbitro, sciogliendo la riserva di cui al Com. Uff. n.17 del 07/11/2002 si delibera:
a) Di annullare la gara e trasmettere gli atti alla Segreteria del Comitato Regionale per la ripetizione della stessa (art.12/4 c)
b) Di squalificare per nove (9) giornate di gara il giocatore SCAVELLO Giovanni (Borgio Verezzi) (di cui due già scontate).
c) Di comminare l'ammenda di Euro 300 alle due società per comportamento antisportivo dei Dirigenti. I provvedimenti disciplinari a carico dei calciatori espulsi sono stati riportati sul Com. Uff. n.17 del 07/11/2002.