COMITATO REGIONALE LIGURIA – CAMPIONATO Prima categoria – 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 23 del 12/12/2002 – pubbl. su www.figc-lndcrliguria.org Delibere della Commissione Disciplinare Prot. n. 28 – Reclamo U.S. Borgio Verezzi avverso la regolarità della gara del campionato di Prima Categoria Nuova Intemelia – Borgio Verezzi del 3.11.2002. C.U. n. 19 del 21.11.2002
COMITATO REGIONALE LIGURIA - CAMPIONATO Prima categoria – 2002/2003
Comunicato Ufficiale N° 23 del 12/12/2002 – pubbl. su www.figc-lndcrliguria.org
Delibere della Commissione Disciplinare
Prot. n. 28 - Reclamo U.S. Borgio Verezzi avverso la regolarità della gara del campionato di Prima Categoria Nuova Intemelia - Borgio Verezzi del 3.11.2002.
C.U. n. 19 del 21.11.2002
Il reclamo è inammissibile per violazione del diritto al contraddittorio previsto dall’art. 29 comma 5 CGS. Poiché il Giudice Sportivo ha disposto la ripetizione della gara in epigrafe, copia delle motivazioni del reclamo, tendenti ad ottenere la vittoria a tavolino, avrebbero dovuto essere inviate contestualmente alla controparte.
Tale obbligo non è stato soddisfatto e pertanto alla Commissione Disciplinare non resta che astenersi dall’esame di merito e dichiarare inammissibile il reclamo. Ed in tal senso delibera.
La tassa, addebitata in conto, va incamerata a' sensi dell’art. 29 comma 13 CGS.
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