COMITATO REGIONALE LIGURIA – CAMPIONATO PRIMA CATEGORIA – 2002/2003 COMUNICATO UFFICIALE N° 26 DEL 16/01/2003 – PUBBL. SU WWW.FIGC-LNDCRLIGURIA.ORG Delibere della Commissione Disciplinare Prot. n. 36 – Reclamo A.C. Corte ’82 avverso la squalifica del calciatore Olcese Paolo fino al 31.3.2003. Gara San Michele-Corte ’82 del 1.12.2002 Campionato Prima Categoria. C.U. n. 22 del 5.12.2002

COMITATO REGIONALE LIGURIA - CAMPIONATO PRIMA CATEGORIA – 2002/2003 COMUNICATO UFFICIALE N° 26 DEL 16/01/2003 – PUBBL. SU WWW.FIGC-LNDCRLIGURIA.ORG Delibere della Commissione Disciplinare Prot. n. 36 - Reclamo A.C. Corte '82 avverso la squalifica del calciatore Olcese Paolo fino al 31.3.2003. Gara San Michele-Corte '82 del 1.12.2002 Campionato Prima Categoria. C.U. n. 22 del 5.12.2002 “In segno di protesta nei confronti dell’arbitro, gli si avvicinava ed offendendolo gli dava una lieve spinta al petto”. Con questa motivazione il Giudice Sportivo squalificava il calciatore Olcese Paolo, tesserato per l’A.C. Corte ’82, fino al 31 Marzo 2003. Contro tale sanzione ha proposto reclamo l’A.C. Corte ’82 lamentandone l’eccessività ed affermando che l’arbitro, arrivando alle spalle del calciatore intento ad altercare con un avversario, lo aveva afferrato per un braccio e questi, “istintivamente senza guardare appoggiava la mano sul petto della persona che gli teneva il braccio” rendendosi conto solo a quel punto che si trattava del direttore di gara. Conclude con la richiesta di una congrua riduzione della squalifica. Il reclamo non può trovare accoglimento. La chiara e coerente descrizione del fatto riferita dall’arbitro (…perché mi spingeva al petto in maniera non violenta in segno di protesta…) non può essere smentita da una poco credibile versione dei fatti in netto contrasto con le risultanze ufficiali che, per regolamento, costituiscono fonte di prova assistita da privilegio. Esaminata sotto il profilo dell’equità, la sanzione appare congrua e va confermata, tenuto conto del periodo di sosta del campionato per le festività natalizie e dell’aggravante della qualifica di capitano rivestita dal calciatore. Per questi motivi la Commissione Disciplinare delibera di non accogliere il reclamo come sopra proposto dall’A.C. Corte ‘82 in ordine alla squalifica del calciatore Olcese Paolo e dispone l’incameramento della tassa addebitata in conto.
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