COMITATO REGIONALE LIGURIA – CAMPIONATO Prima categoria – 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 28 del 30/01/2003 – pubbl. su www.figc-lndcrliguria.org Delibere della Commissione Disciplinare Prot. n. 50 – Reclamo U.S. Valdivara avverso la squalifica del calciatore Secondini Enrico fino al 28.2.2003. Gara Marolacquasanta-Valdivara del 22.12.2002 Camp. 1° categoria. C.U. n. 25 del 9.1.2003

COMITATO REGIONALE LIGURIA - CAMPIONATO Prima categoria – 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 28 del 30/01/2003 – pubbl. su www.figc-lndcrliguria.org Delibere della Commissione Disciplinare Prot. n. 50 - Reclamo U.S. Valdivara avverso la squalifica del calciatore Secondini Enrico fino al 28.2.2003. Gara Marolacquasanta-Valdivara del 22.12.2002 Camp. 1° categoria. C.U. n. 25 del 9.1.2003 “Protestando per una decisione tecnica, si avvicinava all’arbitro e con entrambe le mani gli dava una lieve spinta al petto, senza peraltro usare violenza.” Con questa motivazione il giudice sportivo squalificava fino al 28.2.2003 il calciatore Secondini Enrico, tesserato per l’U.S. Valdivara ed espulso nel corso della gara in epigrafe. L’U.S. Valdivara ha impugnato il provvedimento con reclamo alla Commissione Disciplinare nel quale ammette il fatto ma lamenta ed eccepisce l’eccessiva onerosità della sanzione perché il calciatore nella circostanza non aveva manifestato intenzioni violente nei confronti dell’arbitro. La tesi della società reclamante appare convincente in relazione al fatto che lo stesso direttore di gara riferisce che il Secondini l’aveva spinto a mani aperte “senza intenzione violenta”, talché la sanzione inflitta in prime cure può essere ragionevolmente ridotta. Per questi motivi la Commissione Disciplinare accoglie il reclamo dell’U.S. Valdivara e delibera di ridurre la squalifica del calciatore Secondini Enrico dal 28.2.2003 al 15.2.2003. La tassa reclamo, addebitata in conto, deve essere restituita.
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