COMITATO REGIONALE LIGURIA – CAMPIONATO Prima categoria – 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 29 del 06/02/2003 – pubbl. su www.figc-lndcrliguria.org Delibere della Commissione Disciplinare Prot. n. 54 – Reclamo Ceriale F.B.C. avverso la regolarità della gara del Campionato di Prima Categoria Ceriale-Quiliano del 19.1.2003

COMITATO REGIONALE LIGURIA - CAMPIONATO Prima categoria – 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 29 del 06/02/2003 – pubbl. su www.figc-lndcrliguria.org Delibere della Commissione Disciplinare Prot. n. 54 - Reclamo Ceriale F.B.C. avverso la regolarità della gara del Campionato di Prima Categoria Ceriale-Quiliano del 19.1.2003 La soc. Ceriale F.B.C., con istanza di rito ha chiesto la ripetizione della gara in epigrafe, disputata il 19.1.2003 e terminata col risultato di 0-3 “ritenendo essersi verificato in campo un grave errore dell’arbitro che ha falsato lo svolgimento dell’incontro”. Il reclamo è inammissibile perché proposto in primo grado alla Commissione Disciplinare anziché al Giudice Sportivo. I ricorsi avverso la regolarità della gara sono di competenza, in prima istanza, del Giudice Sportivo al quale devono essere inviati con le modalità di cui all’art. 24 commi 3 e 7b del Codice di Giustizia Sportiva (preavviso telegrafico entro le ore 24 del giorno successivo alla gara ed invio delle motivazioni entro il settimo giorno). Per questi motivi la Commissione Disciplinare dichiara inammissibile il reclamo come sopra proposto dalla Soc. Ceriale F.B.C. e dispone l’incameramento della tassa addebitata in conto (art. 29 comma 13 CGS).
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