COMITATO REGIONALE LIGURIA – CAMPIONATO PRIMA CATEGORIA – 2002/2003 COMUNICATO UFFICIALE N° 32 DEL 27/02/2003 – PUBBL. SU WWW.FIGC-LNDCRLIGURIA.ORG Delibere della Commissione Disciplinare Prot. N. 60 – Reclamo U.S. Ponzanese avverso la squalifica del calciatore Giampaoli Manuel fino al 31.3.2004 – Gara Bradia Azzurri – Ponzanese del 19.1.2003 Campionato prima categoria. C.U. n. 28 del 30.1.2003
COMITATO REGIONALE LIGURIA - CAMPIONATO PRIMA CATEGORIA – 2002/2003
COMUNICATO UFFICIALE N° 32 DEL 27/02/2003 – PUBBL. SU WWW.FIGC-LNDCRLIGURIA.ORG
Delibere della Commissione Disciplinare
Prot. N. 60 – Reclamo U.S. Ponzanese avverso la squalifica del calciatore Giampaoli Manuel fino al 31.3.2004 – Gara Bradia Azzurri – Ponzanese del 19.1.2003 Campionato prima categoria.
C.U. n. 28 del 30.1.2003
“Appena varcato il cancello che dal terreno di gioco immette negli spogliatoi, venivo colpito nel gluteo destro, da un calcio sferratomi da tergo da qualcuno che non sono riuscito ad identificare, ma che senza dubbio fa parte della Soc. Ponzanese, in quanto, a seguito del calcio, mi giravo e notavo che dietro di me vi erano solo appartenenti a detta soc. Il calcio mi provocava un leggero dolore”.
Tanto riferisce testualmente l’arbitro della gara in epigrafe ed il giudice sportivo, avvalendosi del disposto dell’art. 5/2 CGS squalificava Lorenzo D’Imporzano, capitano della squadra, fino al 31 Marzo 2004. Tale sanzione era stata poi revocata e trasferita a carico del calciatore Giampaoli Manuel a seguito di sua formale ammissione di colpa. La Soc. Ponzanese aveva fatto pervenire al giudice sportivo una dichiarazione sottoscritta dal Giampaoli nella quale questi afferma che in un momento di concitazione a fine gara, aveva scalciato una borraccia che si trovava a terra colpendo involontariamente e lievemente il direttore di gara.
Con reclamo di rito l’U.S. Ponzanese ha chiesto la riduzione della squalifica insistendo sull’involontarietà del gesto del proprio tesserato, gesto avvenuto nei modi riferiti dallo stesso nella sopra citata dichiarazione di colpevolezza.
Il reclamo non può trovare accoglimento.
Entrando nel merito della questione, la Commissione Disciplinare deve ancora fare riferimento alle norme che regolano, sotto il profilo disciplinare, la procedura relativa alle infrazioni connesse allo svolgimento delle gare e ricordare che secondo il dettato dell’art. 31 (lett. A/1), i rapporti dell’arbitro, degli assistenti, del quarto uomo ed i relativi supplementi fanno piena prova circa il comportamento dei tesserati in occasione dello svolgimento delle gare. Ciò premesso questo giudicante rileva come le eccezioni proposte a difesa non trovino riscontro alcuno sugli atti ufficiali e vadano respinte perché l’arbitro riferisce in forma chiara e precisa di essere stato colpito da un calcio sferratogli da tergo.
Quindi di calcio si è trattato e non di colpo inferto involontariamente scalciando una borraccia, come sostenuto dalla reclamante.
Anche sotto il profilo dell’entità, la sanzione è congrua e va confermata.
Per questi motivi la Commissione Disciplinare delibera di non accogliere il reclamo come sopra proposto dall’U.S. Ponzanese e dispone l’incameramento della tassa addebitata in conto.
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