COMITATO REGIONALE LIGURIA – CAMPIONATO Prima categoria – 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 36 del 27/03/2003 – pubbl. su www.figc-lndcrliguria.org Delibere della Commissione Disciplinare Prot. n. 74 – Reclamo U.S. Arci Pitelli avverso la squalifica dell’allenatore Cicciotti Giovanni fino al 30 Giugno 2003 e avverso l’ammenda di € 200 – Gara Arci Pitelli-Castelnuovo del 23.2.2003 Campionato Prima Categoria. C.U. n. 32 del 27.2.2003

COMITATO REGIONALE LIGURIA - CAMPIONATO Prima categoria – 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 36 del 27/03/2003 – pubbl. su www.figc-lndcrliguria.org Delibere della Commissione Disciplinare Prot. n. 74 - Reclamo U.S. Arci Pitelli avverso la squalifica dell'allenatore Cicciotti Giovanni fino al 30 Giugno 2003 e avverso l'ammenda di € 200 - Gara Arci Pitelli-Castelnuovo del 23.2.2003 Campionato Prima Categoria. C.U. n. 32 del 27.2.2003 Con la seguente motivazione: “All'interno della zona spogliatoi si rivolgeva all'arbitro con frasi gravemente offensive. Mentre il Direttore di gara stava avviandosi all'uscita dal campo, tentava di colpirlo con un pugno non riuscendovi grazie al pronto spostamento dell'arbitro. Continuava a manifestare comportamento minaccioso ed offensivo. (già inibito fino a tutto il 28/02/03, vedi Com. Uff. n. 23 del 12/12/2002)”, il giudice sportivo squalificava il signor Cicciotti Giovanni, allenatore tesserato per l’U.S. Arci Pitelli. Infliggeva inoltre all’U.S. Arci Pitelli l’ammenda di € 200,00 così motivandola: “Immediatamente dopo il termine della gara alcuni sostenitori raggiungevano la rete di recinzione e, minacciando l'arbitro, la scuotevano energicamente. Quindi entravano nella zona degli spogliatoi attraverso la porta lasciata incustodita, continuando a minacciare l'arbitro che stava avviandosi verso la propria auto. In tale circostanza gli si parava innanzi una persona non identificata che gli sferrava un calcio, colpendolo all'anca procurandogli un lieve dolore. I Dirigenti della Società non prestavano alcuna assistenza all'arbitro”. L’U.S. Arci Pitelli ha impugnato, con ricorso di rito, tali sanzioni sostenendo l’eccessività delle pene perché irrogate in conformità ad un referto non veritiero. In particolare afferma che l’allenatore Cicciotti non aveva tentato di colpire l’arbitro con un pugno e che i dirigenti, a fine gara, avevano immediatamente bloccato l’unica persona che era penetrata nella zona spogliatoi, salvaguardando così l’incolumità fisica del direttore di gara. Il reclamo non merita l’accoglimento. Tali alligazioni difensive, oltre che sfornite di prova, sono del tutto irrilevanti considerando la fede privilegiata che, a’ sensi dell’art. 31 lett. a!) del Codice di Giustizia Sportiva, assiste il referto di gara, le cui risultanze, chiare ed univoche, sono state perfettamente compendiate nella declaratoria del primo giudice. Le sanzioni vanno pertanto entrambe confermate risultando l’ammenda equa e proporzionata ai fatti riferiti dall’arbitro e la squalifica dell’allenatore Cicciotti congrua, ove si tenga conto del fatto che lo stesso, poiché già inibito fino al 28.2.2003, non aveva titolo di trovarsi nel recinto degli spogliatoi, a’ sensi dell’art. 17 punto 8 Codice di Giustizia Sportiva che così recita “…i tesserati colpiti da provvedimento disciplinare a termine non possono svolgere alcuna attività sportiva nell’ambito della F.I.G.C. fino a quando non sia regolarmente scontata la sanzione stessa; ai medesimi è, in ogni caso, precluso l’accesso all’interno del recinto di gioco e negli spogliatoi in occasione delle gare. La violazione dei divieti di cui al presente comma comporta l’aggravamento della pena”. Per questi motivi la Commissione Disciplinare delibera di non accogliere il reclamo come sopra proposto dall’U.S. Arci Pitelli e dispone l’incameramento della tassa addebitata in conto.
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