COMITATO REGIONALE LIGURIA – CAMPIONATO Prima categoria – 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 36 del 27/03/2003 – pubbl. su www.figc-lndcrliguria.org Delibere della Commissione Disciplinare Prot. n. 75 – Reclamo G.S. San Michele avverso le squalifiche dei calciatori Migliardo Giorgio, per tre giornate e Torrisi Michele per quattro giornate. Gara Saline Bacezza ‘92- San Michele del 1.3.2003 Campionato Prima Categoria dell’1 Marzo 2003. C.U. n. 33 del 6.3.2003.

COMITATO REGIONALE LIGURIA - CAMPIONATO Prima categoria – 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 36 del 27/03/2003 – pubbl. su www.figc-lndcrliguria.org Delibere della Commissione Disciplinare Prot. n. 75 - Reclamo G.S. San Michele avverso le squalifiche dei calciatori Migliardo Giorgio, per tre giornate e Torrisi Michele per quattro giornate. Gara Saline Bacezza ‘92- San Michele del 1.3.2003 Campionato Prima Categoria dell'1 Marzo 2003. C.U. n. 33 del 6.3.2003. Il G.S. San Michele propone rituale reclamo avverso le squalifiche in oggetto comminate dal Giudice Sportivo con le seguenti motivazioni: Migliardo Giorgio – “espulso per aver contestato l’operato dell’arbitro, alla notifica del provvedimento lo offendeva, tentando inoltre di scargliarglisi contro. Veniva immediatamente bloccato dai compagni”; Torrisi Michele (espulso) – “per aver colpito un avversario con un pugno al volto, procurandogli un ematoma all’occhio”. Nel reclamo la Società chiede la riduzione delle squalifiche affermando che il Torrisi aveva reagito a colpo subito da tergo alla nuca da parte di un avversario e che il Migliardo, alla notifica dell’espulsione, era stato immediatamente allontanato dal terreno di gioco dai compagni di gioco, risultando pertanto interpretativa e soggettiva la supposizione che il calciatore volesse aggredire l’arbitro. Letti gli atti ufficiali, la Commissione Disciplinare decide di non accogliere il reclamo. Irrilevanti appaiono le proposte eccezioni della reclamante per il tesserato Torrisi, il cui comportamento violento non può trovare giustificazione alcuna nell’affermazione che il calciatore aveva così reagito perché provocato da un avversario che lo aveva colpito (con uno schiaffo, in azione di gioco, si legge sugli atti). Quanto al Migliardo, le affermazioni della Società volte a negare il comportamento aggressivo del giocatore verso l’arbitro vanno respinte perché in contrasto con le risultanze ufficiali che, com’è noto, rivestono carattere di prova privilegiata e quindi prevalgono sulle dichiarazioni di parte. Detto questo non resta che esaminare le sanzioni sotto il profilo dell’entità; anche sotto questo profilo le sanzioni sono congrue e vanno pertanto confermate. Per questi motivi la Commissione Disciplinare respinge il reclamo e dispone l’incameramento della tassa.
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