COMITATO REGIONALE LIGURIA – CAMPIONATO REGIONALE FEMMINILE – 2002/2003 COMUNICATO UFFICIALE N° 26 DEL 16/01/2003 – PUBBL. SU WWW.FIGC-LNDCRLIGURIA.ORG DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE Prot. n. 32 – Reclamo del Sig. Alfonso Ferullo, allenatore Soc. Molassana B. Calcio Femminile avverso la squalifica fino al 31.3.2003 – Gara Molassana B. – Busalla Calcio del 3.12.2002 Campionato Regionale Femminile.C.U. n. 22 del 5.12.2002

COMITATO REGIONALE LIGURIA - CAMPIONATO REGIONALE FEMMINILE – 2002/2003 COMUNICATO UFFICIALE N° 26 DEL 16/01/2003 – PUBBL. SU WWW.FIGC-LNDCRLIGURIA.ORG DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE Prot. n. 32 - Reclamo del Sig. Alfonso Ferullo, allenatore Soc. Molassana B. Calcio Femminile avverso la squalifica fino al 31.3.2003 - Gara Molassana B. - Busalla Calcio del 3.12.2002 Campionato Regionale Femminile.C.U. n. 22 del 5.12.2002 Con reclamo ritualmente proposto il Sig. Alfonso Ferullo, allenatore della Soc. Molassana B. Calcio Femminile, chiede la riforma della sanzione erogata in primo esame ritenendola ingiusta e sproporzionata perché l’arbitro aveva equivocato il suo comportamento di fine gara quando, recatosi nello spogliatoio per scusarsi del comportamento “poco rispettoso” tenuto sul rettangolo di gioco, era stato da questi respinto. La Commissione Disciplinare, presa visione del referto di gara e sentito il reclamante, decide di non accoglierne l’istanza. Premesso che quanto sostenuto dal sig. Ferullo non trova riscontro sugli atti ufficiali che, secondo regolamento, costituisce piena prova dei fatti, le argomentazioni a difesa contrapposte alle evidenze del referto, non consentono riduzione alcuna della sanzione inflitta in primo grado che, equa e proporzionata ai fatti, va confermata. Per questi motivi la Commissione Disciplinare delibera di non accogliere il reclamo come sopra proposto dal sig. Alfonso Ferullo e dispone l’incameramento della tassa versata.
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