COMITATO REGIONALE LIGURIA – Coppa Italia – 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 08 Bis del 06/9/2002 – pubbl. su www.figc-lndcrliguria.org Delibere della Commissione Disciplinare Prot. n. 3 – Reclamo S.C. Rivasamba P.S. avverso la regolarità della gara Vallesturla Entella – Rivasamba del 31.8.2002 – Coppa Italia

COMITATO REGIONALE LIGURIA - Coppa Italia - 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 08 Bis del 06/9/2002 – pubbl. su www.figc-lndcrliguria.org Delibere della Commissione Disciplinare Prot. n. 3 – Reclamo S.C. Rivasamba P.S. avverso la regolarità della gara Vallesturla Entella – Rivasamba del 31.8.2002 – Coppa Italia Con reclamo ritualmente proposto la S.C. Rivasamba ha chiesto alla Commissione Disciplinare l’applicazione, a carico della Soc. Vallesturla Entella, della punizione sportiva di perdita della gara Vallesturla Entella – Rivasamba disputata a Chiavari il 31.8.2002 valevole quale gara di ritorno per il primo turno della Coppa Italia e terminata col risultato di 2-1. Sostiene la reclamante che il calciatore Alessi David, schierato nelle file della Soc. Vallesturla Entella, si trovava in posizione irregolare dovendo scontare un turno di squalifica inflittagli nella Coppa Italia della precedente stagione sportiva 2001/2002. Il reclamo merita l’accoglimento. Risulta dal C.U. n. 9 del 20.9.2001, tra le sanzioni relative alla Coppa Italia della passata edizione, che il calciatore Alessi David, già tesserato per la Soc. Vallesturla, è incorso nella squalifica per una gara. Essendo stata l’anzidetta società eliminata dal torneo, l’Alessi avrebbe dovuto scontare la sanzione nella prima giornata di Coppa Italia edizione 2002-2003 (gare di andata e ritorno ad eliminazione diretta), cioè nella gara Rivasamba-Vallesturla Entella del 25.8.2002 (terminata col risultato di 2-1). Così non è stato: il calciatore fu utilizzato sia nella gara di andata disputata il 25 Agosto 2002 che in quella di ritorno disputata il 31 Agosto 2002, per la quale la Soc. Rivasamba ha proposto reclamo. Per questo motivo la Commissione Disciplinare, accogliendo l’istanza come sopra proposta dalla S.C. Rivasamba P.S., delibera di infliggere alla Soc. Vallesturla Entella la punizione sportiva di perdita della gara Vallesturla Entella-Rivasamba del 31.8.2002 col risultato di 0-2 (art. 12 punto 5 CGS) oltre all’ammenda di € 250 (euro duecentocinquanta). Delibera inoltre di infliggere alla Soc. Vallesturla Entella, in ordine alla partecipazione in posizione irregolare del medesimo calciatore all’incontro Rivasamba-Vallesturla Entella del 25.8.2002 (terminato col risultato di 2-1), la punizione sportiva anche per quella gara, col risultato 2-0 (art. 12 punto 5 CGS). Infligge al calciatore Alessi David la squalifica fino al 23.9.2002. Dispone la restituzione della tassa addebitata in conto.
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