COMITATO REGIONALE LIGURIA – Coppa Italia Calcio a Cinque serie C1– 2002/2003 COMUNICATO UFFICIALE N° 25 DEL 09/01/2003 – PUBBL. SU WWW.FIGC-LNDCRLIGURIA.ORG Delibere della Commissione Disciplinare Prot. n. 31 – Reclamo G.S. Castagna-Quarto avverso la squalifica del calciatore Blondet Marco fino al 19.3.2003. Gara Castagna Quarto-Polis Genova 1993 del 2.12.2002 – semifinale di Coppa Italia Calcio a Cinque serie C1. C.U. n. 22 del 5.12.2002.

COMITATO REGIONALE LIGURIA - Coppa Italia Calcio a Cinque serie C1– 2002/2003 COMUNICATO UFFICIALE N° 25 DEL 09/01/2003 – PUBBL. SU WWW.FIGC-LNDCRLIGURIA.ORG Delibere della Commissione Disciplinare Prot. n. 31 - Reclamo G.S. Castagna-Quarto avverso la squalifica del calciatore Blondet Marco fino al 19.3.2003. Gara Castagna Quarto-Polis Genova 1993 del 2.12.2002 - semifinale di Coppa Italia Calcio a Cinque serie C1. C.U. n. 22 del 5.12.2002. “Dopo aver offeso e minacciato l'arbitro, gli si avvicinava e in segno di scherno gli appoggiava un dito sul viso. Veniva trattenuto dai compagni. Dall'esterno del terreno di gioco, continuava a profferire frasi ingiuriose”. Questa la motivazione con la quale il giudice sportivo ha squalificato fino al 19.3.2003 il calciatore del G.S. Castagna Quarto Blondet Marco, espulso durante la gara in epigrafe. Con reclamo di rito proposto nei termini, il G.S. Castagna Quarto lamenta l’eccessiva onerosità della sanzione perché il proprio tesserato, in occasione della sua protesta, non aveva proferito parole molto forti all’indirizzo dell’arbitro, né alcun contatto fisico era avvenuto tra esso ed il direttore di gara per il tempestivo intervento dei dirigenti della società. Osserva la Commissione Disciplinare che la motivazione sopra riportata rispecchia perfettamente le risultanze ufficiali completate dalla precisazione, rilasciata dall’arbitro al primo giudice, che il Blondet ebbe ad appoggiargli il dito sul viso in segno di scherno. Pertanto le contrarie eccezioni della reclamante, per la nota prevalenza degli atti ufficiali sulle dichiarazioni di parte, devono essere respinte. Quanto alla misura della sanzione, questa appare equa in relazione ai fatti commessi e va confermata. Per questi motivi la Commissione Disciplinare delibera di non accogliere il reclamo come sopra proposto dal G.S. Castagna Quarto in ordine alla squalifica del calciatore Blondet Marco e dispone l’incameramento della tassa addebitata in conto.
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