COMITATO REGIONALE LIGURIA – Coppa Liguria – 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 11 del 26/09/2002 – pubbl. su www.figc-lndcrliguria.org Decisioni del Giudice Sportivo GARA DEL 22/09/2002 PEGAZZANO 2000 S.MICHELE – CANALETTO SEPOR
COMITATO REGIONALE LIGURIA - Coppa Liguria - 2002/2003
Comunicato Ufficiale N° 11 del 26/09/2002 – pubbl. su www.figc-lndcrliguria.org
Decisioni del Giudice Sportivo
GARA DEL 22/09/2002 PEGAZZANO 2000 S.MICHELE - CANALETTO SEPOR
La gara a margine non é stata disputata a causa della mancata disponibilità del terreno di giuoco. Come si evidenzia dal Rapporto dell'arbitro, mentre in un primo tempo il custode del campo si dichiarava disponibile ad accordare l'accesso al terreno di giuoco, sia all'arbitro che alle due squadre presenti, in un secondo tempo, affermando di non essere stato informato della disputa della gara a calendario per le ore 10,30 , negava l'accesso al terreno di giuoco. E' bene ricordare che le Società, per ottenere l'affiliazione alla F.I.G.C. devono dichiarare la disponibilità di un campo di giuoco, intendendosi per "disponibilità" la facoltà di utilizzare ed usare il bene, senza limiti, restrizioni o condizionamenti da parte di terzi. Ciò comporta che, ove detta facoltà venga meno e ne consegue la impossibilita di effettuare una gara, la relativa responsabilità ricada inevitabilmente sulla Società ospitante, che se non avrà ottemperato alle disposizioni date dal Direttore di gara, sarà responsabile della mancata effettuazione dell'incontro, sia che il suo comportamento debba ascriversi a volontarietà sia che si tratti di imputabilità a solo titolo di colpa. A seguito di quanto sopra si delibera: - di infliggere la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0 - 2 alla Società Pegazzano 2000 (Art. 12 C.G.S.).