COMITATO REGIONALE LIGURIA – Coppa Liguria – 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 22 del 05/12/2002 – pubbl. su www.figc-lndcrliguria.org Delibere della Commissione Disciplinare Prot. n. 25 – Reclamo U.S. Crevarese avverso la decisione del G.S. ordinante la ripetizione della gara di Coppa Liguria Cisano 2000 – Crevarese del 13.11.2002. C.U. n. 19 del 21.11.2002
COMITATO REGIONALE LIGURIA - Coppa Liguria - 2002/2003
Comunicato Ufficiale N° 22 del 05/12/2002 – pubbl. su www.figc-lndcrliguria.org
Delibere della Commissione Disciplinare
Prot. n. 25 - Reclamo U.S. Crevarese avverso la decisione del G.S. ordinante la ripetizione della gara di Coppa Liguria Cisano 2000 - Crevarese del 13.11.2002.
C.U. n. 19 del 21.11.2002
L’arbitro, al 5’ del secondo tempo, sospendeva la gara in epigrafe per mancanza d’illuminazione, dopo che i dirigenti responsabili della Polisportiva Cisano 2000 gli avevano confermato l’impossibilità di un tempestivo ripristino.
Il Giudice Sportivo, preso atto della comunicazione del Comune di Cisano affermante che i “guasti” all’impianto d’illuminazione che avevano causato l’indisponibilità del campo durante la partita Cisano 2000-Crevarese erano imputabili a cause improvvise imprevedibili dipendenti dall’impianto elettrico generale”, decideva per la ripetizione dell’incontro.
Avverso tale sentenza è insorta l’U.S. Crevarese che, con reclamo ritualmente proposto, chiedeva vedersi assegnata la vittoria a tavolino a’ sensi dell’art. 12 comma 1 CGS (art. 7 comma 1 vecchio CGS), sostenendo che la responsabilità dei fatti era da attribuirsi alla società ospitante, poiché al momento della sospensione della gara, nella zona di Cisano sul Neva, “non imperversava alcun temporale ed il problema del black-out era limitato all’impianto sportivo”.
Il reclamo merita l’accoglimento.
Premesso che la Pol. Cisano 2000, benché regolarmente avvisata, non ha proposto controdeduzioni all’istanza dell’U.S. Crevarese, la Commissione Disciplinare ritiene che il caso non possa essere ricondotto a causa di forza maggiore. La dichiarazione del Comune di Cisano sul Neva, non può pertanto scagionare da responsabilità il sodalizio ospitante utilizzatore dell’impianto comunale, sodalizio sul quale ricade l’obbligo del perfetto allestimento del campo di gioco e la costante efficienza dei suoi accessori.
Per questi motivi la Commissione Disciplinare accoglie il reclamo come sopra proposto dall’U.S. Crevarese ed infligge alla Polisportiva Cisano 2000 la punizione sportiva di perdita della gara Cisano 2000-Crevarese del 13.11.2002 col risultato di 0-2.
Dispone il riaccredito della tassa addebitata in conto.
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