COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2003 – 2004 Comunicato Ufficiale N° 12 del 02/10/2003 – pubb. su www.figc-lndcrliguria.it Delibere della Commissione Disciplinare Reclamo Soc. Campo Ligure C5 avverso la squalifica del calciatore Rizzo Carlo fino al 30 Ottobre 2003. Gara Genova Lex – Campo Ligure del 15.9.2003. C.U. n. 10 del 18.9.2003.

COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2003 – 2004 Comunicato Ufficiale N° 12 del 02/10/2003 - pubb. su www.figc-lndcrliguria.it Delibere della Commissione Disciplinare Reclamo Soc. Campo Ligure C5 avverso la squalifica del calciatore Rizzo Carlo fino al 30 Ottobre 2003. Gara Genova Lex - Campo Ligure del 15.9.2003. C.U. n. 10 del 18.9.2003. Con ricorso ritualmente proposto la Soc. Campo Ligure C5 ha impugnato la decisione del G.S. che ha inflitto la squalifica fino al 30.10.2003 al calciatore Rizzo Carlo, espulso nel corso della gara in epigrafe. La società reclamante lamenta l’eccessività della squalifica eccependo che il proprio tesserato non aveva proferito alcuna frase irriguardosa nei confronti dell’arbitro né aveva gettato a terra con stizza la fascia di capitano ma l’aveva semplicemente lanciata al vicecapitano. Osserva la Commissione Disciplinare che le proposte eccezioni della Soc. Campo Ligure C5 debbono essere respinte perché il referto arbitrale, prevalente per regolamento sulle dichiarazioni di parte, riferisce che il calciatore, ammonito per proteste, le reiterava verso il secondo arbitro; espulso, “gettava la fascia di capitano a terra” e quindi si allontanava aggiungendo altre ingiurie verso il direttore di gara. Ciò premesso, valutata l’infrazione in un unico contesto temporale, la sanzione appare eccessiva, anche in considerazione del fatto che l’arbitro riferisce che il Rizzo si allontanò dal terreno di gioco senza peraltro avere atteggiamento minaccioso. Per questi motivi la Commissione Disciplinare, in accoglimento del reclamo della Soc. Campo Ligure C5, delibera di ridurre la squalifica del calciatore Rizzo Carlo dal 30 Ottobre 2003 al 15 Ottobre 2003. Dispone la restituzione della tassa addebitata in conto.
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