COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2003 – 2004 Comunicato Ufficiale N° 18 del 13/11/2003 – pubb. su www.figc-lndcrliguria.it Delibere della Commissione Disciplinare Reclamo F.C. Speranza 1912 avverso la regolarità della gara del Campionato di seconda categoria Andora-Speranza del 12.10.2003.

COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2003 – 2004 Comunicato Ufficiale N° 18 del 13/11/2003 - pubb. su www.figc-lndcrliguria.it Delibere della Commissione Disciplinare Reclamo F.C. Speranza 1912 avverso la regolarità della gara del Campionato di seconda categoria Andora-Speranza del 12.10.2003. La società F.C. Speranza 1912 propone reclamo avverso la regolarità della gara Andora-Speranza disputata il 12.10.2003 per il Campionato di Seconda Categoria e terminata col punteggio di 2-0; la reclamante chiede vedersi assegnata “la vittoria a tavolino” sostenendo che l’A.C. Andora avrebbe fatto partecipare all’incontro il calciatore Salvatico Marco benché squalificato come da C.U. n. 44 del 12.6.2003 C.P. Savona. Controdeduceva l’A.C. Andora respingendo le accuse della reclamante, affermando che il calciatore Salvatico Marco, contrariamente a quanto riportato sulla distinta, non aveva partecipato alla gara de quo, cui invece aveva preso parte il calciatore Salvatico Oscar, nato l’8.12.1979, con documento identificativo patente di guida n. SV5023192B rilasciata il 30.3.1998. Di tale documento allega fotocopia autenticata il 23.10.2003 dal Comune di Bardineto sostenendo che il direttore di gara, che aveva identificato ogni singolo giocatore sulla base del documento d’identità che gli era stato preventivamente consegnato dalla società, avrebbe potuto di ciò dare conferma, dissipando così ogni dubbio insorto a seguito dell’errata indicazione del nominativo sul foglio di gara. La Commissione Disciplinare, svolti i necessari accertamenti e acquisito un supplemento di rapporto, ritiene di dover respingere il reclamo dell’F.C. Speranza Savona. Le doglianze del sodalizio reclamante sono state causate dall’indicazione, sulla distinta di gara, del nominativo e dei dati anagrafici del calciatore Salvatico Marco, ma con la trascrizione e la consegna all’arbitro del documento di riconoscimento del calciatore Salvatico Oscar, cioè la patente di guida n. SV5023192B rilasciata il 30.3.1998. Poiché il direttore di gara, nel supplemento di rapporto allegato agli atti, ha dichiarato di aver identificato i calciatori sulla base dei documenti ufficiali di riconoscimento, non v’è motivo di dubitare che alla gara ha partecipato il calciatore Salvatico Oscar e non il calciatore Salvatico Marco in costanza di squalifica. Merita invece adeguata censura il comportamento colposo dell’A.C. Andora e del dirigente accompagnatore della squadra, quale estensore materiale della distinta di gara. Per questi motivi, la Commissione Disciplinare delibera di respingere il reclamo come sopra proposto dall’F.C. Speranza 1912 e d’infliggere al sig. Delfino Gino - dirigente accompagnatore dell’A.C. Andora - la sanzione dell’inibizione temporanea per giorni quindici e all’A.C. Andora l’ammenda di € 150,00 (Euro centocinquanta). Dispone l’incameramento della tassa addebitata in conto.
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