COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2003 – 2004 Comunicato Ufficiale N° 21 del 04/12/2003 – pubb. su www.figc-lndcrliguria.it Delibere della Commissione Disciplinare Deferimento disposto dal CR.Liguria a carico del Sig. Orengo Gian Stefano, Presidente U.S. Don Bosco Valle-Campo, per violazione dell’art. 1/1 C.G.S. in relazione all’utilizzo in una gara ufficiale del calciatore Mamone Mario in posizione irregolare per squalifica. Deferimento del calciatore e della Società

COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2003 – 2004 Comunicato Ufficiale N° 21 del 04/12/2003 - pubb. su www.figc-lndcrliguria.it Delibere della Commissione Disciplinare Deferimento disposto dal CR.Liguria a carico del Sig. Orengo Gian Stefano, Presidente U.S. Don Bosco Valle-Campo, per violazione dell’art. 1/1 C.G.S. in relazione all’utilizzo in una gara ufficiale del calciatore Mamone Mario in posizione irregolare per squalifica. Deferimento del calciatore e della Società Con atto del 28.10.2003 il C.R.Liguria ha deferito a questa commissione disciplinare il signor Orengo Gian stefano, presidente dell’U.S..Don Bosco Valle-Campo, per rispondere della violazione dell’art.1/1 C.G.S. per aver utilizzato nella gara del Campionato di prima Categoria Don Bosco Valle Campo – Ceriale del 28.9.2003 (terminata col risultato di 0-0), il calciatore Mamone Mario in posizione irregolare perché squalificato. con lo stesso atto sono stati deferiti anche il calciatore Mamone e, per responsabilità oggettiva, l’u.s. Don Bosco Valle Campo. Dato corso agli incombenti istruttori, alla data del dibattimento nessuna delle parti deferite è intervenuta in giudizio. Il presidente Orengo Gian Stefano, in una memoria difensiva inviata in giudizio, afferma di aver agito in buona fede perché essendo il calciatore Mamone incorso nella squalifica per una giornata al termine della scorsa stagione sportiva, quando ancora militava nella Soc. Sant’Ampelio, il provvedimento era sfuggito all’attenzione della Società; chiede di conseguenza in via principale l’affrancamento da qualsiasi sanzione ed in via subordinata che non siano assunti provvedimenti sanzionatori che “incidano sul risultato finale della gara”. Visti gli atti trasmessi dal C.R. Liguria, la Commissione Disciplinare non può che costatare l’inadempienza dell’U.S. Don Bosco Valle-Campo che, schierando nella gara Don Bosco Valle Campo – Ceriale del 28.9.2003 il calciatore Mamone Mario in costanza di squalifica è incorsa nella violazione di quei principi di probità e correttezza sportiva sanciti dall’art. 1/1 C.G.S. e riconosciuta l’invocata buona fede che esclude il dolo ma non la colpa, delibera di infliggere le seguenti sanzioni Orengo Gian Stefano – Presidente U.S. Don Bosco Valle Campo: inibizione giorni quindici (art. 14 punto 1 lett. e C.G.S.); U.S. Don Bosco Valle Campo – penalizzazione di un punto nella classifica della corrente stagione sportiva (art.13 punto 1 lett. f C.G.S.) ed ammenda di € 200,00 (Euro duecento); Calciatore Mamone Mario: squalifica per una giornata. Dispone l’invio alle parti deferite di copia della presente decisione in ottemperanza del disposto dell’art. 31 lett. d1 C.G.S.
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