COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2003 – 2004 Comunicato Ufficiale N° 23 del 18/12/2003 – pubb. su www.figc-lndcrliguria.it Delibere della Commissione Disciplinare Reclamo A.C. Monterosso 2002 avverso la squalifica del calciatore Martelli Michelangelo per cinque giornate ed avverso l’ammenda di € 50,00 – Gara Monterosso – Arci Pitelli del 15.11.2003 Campionato Seconda Categoria C.U. n. 17 del 17.11.2003 C.P. Spezia

COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2003 – 2004 Comunicato Ufficiale N° 23 del 18/12/2003 - pubb. su www.figc-lndcrliguria.it Delibere della Commissione Disciplinare Reclamo A.C. Monterosso 2002 avverso la squalifica del calciatore Martelli Michelangelo per cinque giornate ed avverso l'ammenda di € 50,00 - Gara Monterosso - Arci Pitelli del 15.11.2003 Campionato Seconda Categoria C.U. n. 17 del 17.11.2003 C.P. Spezia La Commissione Disciplinare, letto il reclamo, presa visione degli atti ufficiali e rilevato che: · la reclamante lamenta l’eccessività della squalifica sull’assunto che calciatore Martelli Michelangelo era corso verso l’arbitro per chiedere spiegazioni sul fallo accordato e, a causa del terreno scivoloso si era appoggiato, allargando le braccia, contro il direttore di gara senza nessuna cattiveria; · che tale tesi non trova riscontro nelle risultanze del referto arbitrale, assistito da fede privilegiata, ex articolo 31 lett. a1) del Codice di Giustizia Sportiva, nel quale si accerta che il Martelli al 10’ del 2° t. dopo aver preso la rincorsa per metà del terreno di gioco, era venuto volontariamente contro l’arbitro colpendolo con tutto il corpo e quindi spingendolo indietro con forza per un paio di metri; · che per la gravità della condotta la sanzione inflitta appare congrua; per questi motivi respinge il reclamo e pone a carico della reclamante la tassa di reclamo. L’ammenda non è appellabile a’ sensi dell’art. 41 comma 3 lett. d) C.G.S. (importo inferiore al minimo per il quale è ammesso ricorso).
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