COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2003 – 2004 Comunicato Ufficiale N°° 25 del 30/12/2003 – pubb. su www.figc-lndcrliguria.it Delibere della Commissione Disciplinare Deferimento del Signor Viglino Vittorio, presidente Pol. Millesimo per violazione dell’art. 1/1 C.G.S. in relazione all’art. 12/5 C.G.S. in ordine alla partecipazione a due gare del Campionato di Seconda Categoria del calciatore Voarino Alessio in posizione irregolare per squalifica. Deferimento del calciatore e della Pol. Millesimo per responsabilità oggettiva.

COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2003 – 2004 Comunicato Ufficiale N°° 25 del 30/12/2003 - pubb. su www.figc-lndcrliguria.it Delibere della Commissione Disciplinare Deferimento del Signor Viglino Vittorio, presidente Pol. Millesimo per violazione dell’art. 1/1 C.G.S. in relazione all’art. 12/5 C.G.S. in ordine alla partecipazione a due gare del Campionato di Seconda Categoria del calciatore Voarino Alessio in posizione irregolare per squalifica. Deferimento del calciatore e della Pol. Millesimo per responsabilità oggettiva. Osserva la Commissione Disciplinare quanto segue: · il Presidente del Comitato Regionale Liguria, con nota dell’11.11.2003, ha disposto il deferimento davanti a questa Commissione, del signor Viglino Vittorio, presidente della Pol. Millesimo, per violazione dell’art. 1/1 C.G.S. per aver fatto partecipare alle gare di Campionato di seconda categoria Barça-Millesimo dl 12.10.2003 (risultato 1-2) e Millesimo-Don Bosco Alassio del 19.10.2003 (risultato 1-2), il calciatore Voarino Alessio in posizione irregolare per squalifica; con lo stesso atto ha disposto il deferimento del calciatore e della Società per responsabilità oggettiva; · con nota del 12.12.2003 il Signor Viglino Vittorio ha ammesso la responsabilità affermando di aver agito in buona fede e dichiarando di aver dimenticato di trascrivere, sull’apposito registro delle ammonizioni e delle espulsioni, la squalifica del calciatore Voarino Alessio, apparsa sul C.U. n. 44 del 12.6.2003 C.P. Savona; · con nota dell’11.12.2003 il calciatore Voarino Alessio ha dichiarato di non essere stato a conoscenza della squalifica a suo carico, inflittagli per somma d’ammonizioni, e d’averla scontata immediatamente appena saputo nella gara Andora-Millesimo del 26.10.2003; · dalla documentazione allegata alla nota del deferimento i fatti addebitati e contestati appaiono provati e pertanto i deferiti, cui può essere riconosciuta l’attenuante della buona fede, vanno sanzionati per questi motivi la Commissione Disciplinare, attesa l’inapplicabilità dell’art. 12/5 del C.G.S. perché il deferimento è avvenuto oltre il termine di cui all’art. 42/4 C.G.S., visto il disposto dell’art. 42/7 C.G.S.., irroga le seguenti sanzioni: Viglino Vittorio – Presidente Pol. Millesimo: ammonizione (art. 14 punto 1 lett. a C.G.S.) Pol. Millesimo: penalizzazione nella classifica della corrente stagione sportiva di punti tre (pari ai punti conquistati nelle due gare in cui il calciatore Voarino ha preso parte in posizione irregolare) [art. 13 punto 1 lett. f C.G.S.] e ammenda di € 200,00 (duecento); Calciatore Voarino Alessio: una giornata di squalifica. Dispone che copia della presente decisione sia notificata, a cura della Segreteria del Comitato, alle parti deferite.
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