COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2003 – 2004 Comunicato Ufficiale N°10 del 18/09/2003 – pubb. su www.figc-lndcrliguria.it Delibere della Commissione Disciplinare Reclamo del calciatore Giuseppe Massa, tesserato Valle Impero Pontedassio, avverso la squalifica fino al 15.11.2003 – Gara Agorà Abbigliamento – Virtus Villetta del 29.6.2003 Trofeo Città di Ventimiglia. C.U. n. 3 del 17.7.2003.

COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2003 – 2004 Comunicato Ufficiale N°10 del 18/09/2003 - pubb. su www.figc-lndcrliguria.it Delibere della Commissione Disciplinare Reclamo del calciatore Giuseppe Massa, tesserato Valle Impero Pontedassio, avverso la squalifica fino al 15.11.2003 - Gara Agorà Abbigliamento - Virtus Villetta del 29.6.2003 Trofeo Città di Ventimiglia. C.U. n. 3 del 17.7.2003. Letto il reclamo, presa visione degli atti ufficiali e rilevato che: il reclamante lamenta l’eccessività della squalifica sull’assunto della non veridicità del referto di gara perciò chiede la riduzione della sanzione previa audizione “possibilmente in presenza del direttore di gara”; negli atti ufficiali è riferito, in maniera chiara ed esauriente, che il Massa, al termine della gara, raggiunto l’arbitro, lo aveva ingiuriato con toni accesi puntandogli più volte il dito indice sul petto; la Commissione Disciplinare, preso atto della rinuncia del calciatore all’audizione, ricordato che le norme federali vietano qualsiasi confronto tra le parti ricorrenti e il direttore di gara, ritiene che la sanzione inflitta in primo grado sia equa ed appropriata all’infrazione commessa. Delibera pertanto di non accogliere il reclamo del calciatore Massa Giuseppe, tesserato per la Soc. Valle Impero Pontedassio, e dispone l’incameramento della tassa versata.
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