COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2003 – 2004 Comunicato Ufficiale N°10 del 18/09/2003 – pubb. su www.figc-lndcrliguria.it Delibere della Commissione Disciplinare Deferimento del G.S. Brugnato e dell’allenatore Piermattei Mauro per violazione delle norme relative alla rateizzazione del corrispettivo pattuito.
COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2003 – 2004
Comunicato Ufficiale N°10 del 18/09/2003 - pubb. su www.figc-lndcrliguria.it
Delibere della Commissione Disciplinare
Deferimento del G.S. Brugnato e dell'allenatore Piermattei Mauro per violazione delle norme relative alla rateizzazione del corrispettivo pattuito.
La Commissione Disciplinare,
letti gli atti del deferimento in epigrafe;
· rilevato che appare documentalmente provata l'inosservanza, da parte della Società deferita e dell’allenatore Piermattei Mauro, del divieto di sottoscrivere un accordo economico in numero di rate superiori a quattro, previsto dall’art. 42 comma 2 del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti;
· ritenuto che tale condotta integra la fattispecie di cui agli art. 1 e 2 CGS e che sanzione congrua appare quella dell’inibizione temporanea nei confronti dell’allenatore per mesi uno e dell’ammenda di € 250 (duecentocinquanta) nei confronti della Società deferita;
per questi motivi
in accoglimento del deferimento irroga al sig. Mauro Piermattei, allenatore del G.S. Brugnato, la sanzione dell’inibizione temporanea per mesi uno ed alla predetta Società la sanzione dell’ammenda di € 250 (duecentocinquanta).
Dispone che copia della presente decisione sia trasmessa all’Organo deferente ed alle parti deferite ai sensi dell’art. 31 lett. D/d1 del Codice di Giustizia Sportiva.
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