COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2003 – 2004 Comunicato Ufficiale N°14 del 16/10/2003 – pubb. su www.figc-lndcrliguria.it Delibere della Commissione Disciplinare Reclamo A.S.A. Albatross avverso la regolarità della gara del Campionato di Prima Categoria Albatross – Bordighera del 28.9.2003.

COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2003 – 2004 Comunicato Ufficiale N°14 del 16/10/2003 - pubb. su www.figc-lndcrliguria.it Delibere della Commissione Disciplinare Reclamo A.S.A. Albatross avverso la regolarità della gara del Campionato di Prima Categoria Albatross – Bordighera del 28.9.2003. Sostenendo l’irregolare partecipazione alla gara del calciatore Benedetto Umberto della Soc. Bordighera, schierato a dire della reclamante malgrado squalificato, l’A.S.A. Albatross chiede l’assegnazione della vittoria a tavolino secondo quanto previsto dall’art. 12 comma 5 lettera a) CGS. La controparte, regolarmente avvisata, non ha opposto controdeduzioni. Il reclamo è fondato e merita l’accoglimento. Il calciatore Umberto Benedetto è incorso in una giornata di squalifica per recidività in ammonizioni formali nell’ultima gara del Campionato di Prima Categoria dell’annata 2002-2003, sanzione che avrebbe dovuto essere scontata nella prima gara ufficiale disputata dall’U.S. Bordighera dopo la pubblicazione del provvedimento (C.U. n. 42 dell’11.5.2003), vale a dire nella gara Albatross-Bordighera del 28.09.2003 (prima giornata di Campionato) dove invece è stato schierato. Per questi motivi, la Commissione Disciplinare, in accoglimento del reclamo dell’A.S.A. Albatross delibera di infliggere all’U.S. Bordighera la sanzione della punizione sportiva di perdita della gara Albatross-Bordighera del 28.09.2003 col risultato di 3-0 (art. 12 comma 5 lettera a) CGS). Delibera inoltre di squalificare il calciatore Umberto Benedetto per un’ulteriore giornata di gara, d’inibire il Signor Russo Vincenzo, dirigente accompagnatore della squadra, per giorni quindici e di comminare all’U.S. Bordighera l’ammenda di € 250,00 (euro duecentocinquanta). In quanto accolto il reclamo, la tassa deve essere restituita.
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