COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2003 – 2004 Comunicato Ufficiale N°15 del 23/10/2003 – pubb. su www.figc-lndcrliguria.it Delibere della Commissione Disciplinare Reclamo Ceriale F.B.C. avverso la regolarità della gara del Campionato di Prima Categoria Don Bosco Vallecampo – Ceriale del 28.9.2003.

COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2003 – 2004 Comunicato Ufficiale N°15 del 23/10/2003 - pubb. su www.figc-lndcrliguria.it Delibere della Commissione Disciplinare Reclamo Ceriale F.B.C. avverso la regolarità della gara del Campionato di Prima Categoria Don Bosco Vallecampo - Ceriale del 28.9.2003. La società Ceriale FBC propone reclamo avverso la regolarità della gara Don Bosco Vallecampo-Ceriale disputata il 28.9.2003 e valevole per il Campionato Regionale di Prima Categoria; la reclamante chiede vedersi assegnata “la vittoria a tavolino” sostenendo che l’U.S. Don Bosco Vallecampo avrebbe fatto partecipare all’incontro il calciatore Mammone Mario nato il 14.8.1961 benché squalificato. Il reclamo è inammissibile perché inoltrato fuori dei termini previsti dall’art. 42 comma 3 del nuovo Codice di Giustizia Sportiva (in vigore dall’inizio della corrente stagione sportiva). Tale articolo stabilisce che le istanze avverso la posizione irregolare di tesserati che abbiano preso parte ad una gara debba essere presentata entro sette giorni dalla disputa della gara medesima. Nel caso di specie la Soc. Ceriale FBC ha spedito il reclamo con raccomandata del 13 Ottobre 2003 ben oltre il suddetto termine, che è perentorio. Per questi motivi la Commissione Disciplinare dichiara inammissibile l’istanza come sopra proposta dalla Soc. Ceriale FBC e dispone l’incameramento della tassa addebitata in conto (art. 29 comma 13 C.G.S). Invia gli atti al Comitato Regionale Liguria per gli accertamenti e gli eventuali conseguenti provvedimenti da assumere.
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