COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2003 – 2004 Comunicato Ufficiale N°16 del 30/10/2003 – pubb. su www.figc-lndcrliguria.it Delibere della Commissione Disciplinare Reclamo Ortonovo Calcio avverso la squalifica del calciatore Stocchi David fino al 3.12.2003 – Gara Sestri Levante – Ortonovo Calcio del 27.9.2003 Campionato Juniores Regionale. C.U. n. 12 del 2.10.2003

COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2003 – 2004 Comunicato Ufficiale N°16 del 30/10/2003 - pubb. su www.figc-lndcrliguria.it Delibere della Commissione Disciplinare Reclamo Ortonovo Calcio avverso la squalifica del calciatore Stocchi David fino al 3.12.2003 – Gara Sestri Levante – Ortonovo Calcio del 27.9.2003 Campionato Juniores Regionale. C.U. n. 12 del 2.10.2003 L’arbitro della gara Sestri Levante – Ortonovo Calcio disputata il 27 Settembre 2003 e valevole per il Campionato Juniores Regionale, riferiva di aver espulso, al 38’ del secondo tempo, il calciatore David Stocchi, reo di avergli rivolto, a gioco fermo, una frase ingiuriosa, e di aver protestato spingendolo. Il Giudice Sportivo squalificava il calciatore fino al 3.12.2003. Con reclamo ritualmente proposto, l’Ortonovo Calcio afferma che il proprio tesserato è estraneo ai fatti addebitatigli nella declaratoria del primo giudice e chiede pertanto che la pena sia ridotta e limitata ad un periodo di giorni quindici, più equo e consono a quanto realmente accaduto. Come già chiarito in sede di audizione dei rappresentanti della Soc. Ortonovo Calcio, al di là dell’evidente errore di trascrizione, sul Comunicato Ufficiale, dei motivi della decisione, la sanzione inflitta dal Giudice Sportivo appare commisurata a quanto riferito dall’arbitro sul referto; la frase scurrile rivolta al direttore di gara dal giovane calciatore e, soprattutto, le spinte e le reiterate proteste, meritano una squalifica che non può essere contenuta all’arco temporale richiesto dalla reclamante. La squalifica, che tradotta in giornate risulta pari al fermo del calciatore per nove gare, appare tuttavia eccessiva e può essere ridotta e limitata al 20 Novembre 2003. Per questi motivi, in accoglimento del reclamo come sopra proposto dalla Soc. Ortonovo Calcio, la Commissione Disciplinare delibera di ridurre la squalifica del calciatore Stocchi David dal 3 Dicembre 2003 al 20 Novembre 2003. La tassa, addebita in conto, va restituita.
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