COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2003 – 2004 Comunicato Ufficiale N°22 del 11/12/2003 – pubb. su www.figc-lndcrliguria.it Delibere della Commissione Disciplinare Reclamo U.S. Crevarese avverso le squalifiche dei calciatori Biancato Simone fino al 31.10.2005, Cappai Mauro e Di Marco Christian per cinque giornate ed avverso l’inibizione del dirigente Crispoldi Bruno fino al 24.12.2003. Gara Crevarese – Giacomo Mora del 16.11.2003 Campionato prima categoria. C.U. n. 19 del 20.11.2003.

COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2003 – 2004 Comunicato Ufficiale N°22 del 11/12/2003 - pubb. su www.figc-lndcrliguria.it Delibere della Commissione Disciplinare Reclamo U.S. Crevarese avverso le squalifiche dei calciatori Biancato Simone fino al 31.10.2005, Cappai Mauro e Di Marco Christian per cinque giornate ed avverso l’inibizione del dirigente Crispoldi Bruno fino al 24.12.2003. Gara Crevarese – Giacomo Mora del 16.11.2003 Campionato prima categoria. C.U. n. 19 del 20.11.2003. Sulla base delle risultanze ufficiali, il Giudice Sportivo così sanzionava i seguenti tesserati dell’U.S. Crevarese: · Biancato Simone – calciatore – squalifica fino al 31.10.2005 – espulso per aver colpito l’arbitro con un calcio ad una gamba ed avergli dato tre spinte facendolo indietreggiare di un metro. A fine gara, unitamente ad altri compagni, tirava sabbia verso l’arbitro attingendolo al corpo; · Cappai Marco – calciatore – squalifica per cinque gare – espulso per aver colpito con una manata al volto un avversario facendolo cadere a terra. A fine gara, unitamente ad altri compagni, tirava sabbia verso l’arbitro attingendolo al corpo; · Di Marco Christian - calciatore – squalifica per cinque gare – espulso per atto di violenza nei confronti di un avversario che stava assistendo un compagno a terra. A fine gara, unitamente ad altri compagni, tirava sabbia verso l’arbitro attingendolo al corpo; Tali sanzioni sono state appellate dall’U.S. Crevarese con reclamo ritualmente proposto e spedito nei termini. La reclamante ritiene che i propri tesserati siano stati puniti oltre misura a causa di “plateali errori” nella compilazione del referto, e chiede che siano riesaminate le sanzioni perché: il Biancato Simone era venuto a contatto fisico con l’arbitro ma le spinte erano motivate dalla ressa di giocatori che circondava il direttore di gara e che comunque al termine della gara lo stesso calciatore non poteva essere identificato tra quelli che avevano tirato sabbia all’arbitro, trovandosi egli sotto la doccia poiché espulso pochi minuti prima; gli altri due calciatori sanzionati, Cappai Mauro e Di Marco Christian in quanto espulsi al 10’ del secondo tempo, si erano già allontanati dal campo ben prima della fine dell’incontro; il dirigente Crispoldi Bruno non aveva proferito le ingiurie riferite sul rapporto e l’allontanamento era stato provocato da frase irriguardosa all’arbitro. Il reclamo non può trovare accoglimento. Quanto addotto dalla società istante sono mere dichiarazioni che non trovano riscontro dagli atti di gara che fanno prova nel presente giudizio secondo quanto disposto dall'art. 31 lettera a) 1 del C.G.S. In particolare le affermazioni sull’identificazione dei calciatori che hanno lanciato sabbia, sono smentite dalle risultanze ufficiali ove l’arbitro espressamente riferisce di averli identificati perché “indossavano ancora la maglietta col numero” . Ciò premesso e rilevato che le sanzioni appaiono del tutto congrue, il reclamo è da disattendere. Per questi motivi la Commissione Disciplinare delibera di respingere il reclamo come sopra proposto dall’U.S. Crevarese e dispone l’incameramento della tassa addebitata in conto.
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