COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2003 – 2004 Comunicato Ufficiale N°22 del 11/12/2003 – pubb. su www.figc-lndcrliguria.it Delibere della Commissione Disciplinare Reclamo U.S. Bogliasco avverso la squalifica del calciatore Cremonesi Davide per tre giornate. Gara Bogliasco-Baiardo del 23.11.2003 – Campionato Promozione. C.U. 20 del 27.11.2003.

COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2003 – 2004 Comunicato Ufficiale N°22 del 11/12/2003 - pubb. su www.figc-lndcrliguria.it Delibere della Commissione Disciplinare Reclamo U.S. Bogliasco avverso la squalifica del calciatore Cremonesi Davide per tre giornate. Gara Bogliasco-Baiardo del 23.11.2003 - Campionato Promozione. C.U. 20 del 27.11.2003. Letto il reclamo, presa visione degli atti ufficiali e rilevato che: · la reclamante ritiene la squalifica troppo elevata in relazione al fatto compiuto; · dagli atti ufficiali si rileva che il calciatore ha colpito con un pugno in faccia un avversario con il pallone non a distanza di gioco; · la sanzione inflitta in primo grado appare equa e proporzionata al fatto compiuto; la Commissione Disciplinare delibera di non accogliere l’istanza dell’U.S. Bogliasco e dispone l’incameramento della tassa.
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