COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 25 del 39 del 15/04 – pubbl. su www.figc-lndcrliguria.it Delibere della Commissione Disciplinare Reclamo Soc. Genova San Gottardo 2000 avverso la regolarità della gara Cartusiae-Genova San Gottardo del 21.3.2004 – Campionato seconda categoria
COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004
Comunicato Ufficiale N° 25 del 39 del 15/04 - pubbl. su www.figc-lndcrliguria.it
Delibere della Commissione Disciplinare
Reclamo Soc. Genova San Gottardo 2000 avverso la regolarità della gara Cartusiae-Genova San Gottardo del 21.3.2004 - Campionato seconda categoria
Con reclamo ritualmente proposto nei termini, la Soc. Genova San Gottardo 2000 si è rivolta alla Commissione Disciplinare per ottenere l’applicazione, a carico della Soc. Cartusiae F.C., della punizione sportiva di perdita della gara del Campionato di Seconda Categoria Cartusiae-Genova San Gottardo disputata il 21.3.2004 e terminata col risultato di 1-1.
La reclamante lamenta ed eccepisce l’irregolare partecipazione alla gara del giocatore Gaggero Paolo benché squalificato per un turno dal Giudice Sportivo come da C.U. n. 33 del 18.3.2004 C.P. Genova.
Controdeduce la Soc. Cartusiae F.C. affermando di aver fatto scontare la squalifica del proprio tesserato non schierandolo nella gara di ricupero disputata a Mele il 18 Marzo 2004, talché la posizione del calciatore nella gara del 21 Marzo 2004 deve ritenersi regolare.
Osserva la Commissione Disciplinare che il reclamo deve essere accolto.
Accertato che il calciatore è stato squalificato per una giornata per recidività in ammonizioni formali, e che il provvedimento è apparso sul C.U. n. 33 del 18.3.2004 C.P. Genova, la sanzione avrebbe dovuto essere scontata, secondo il disposto dell’art. 17 comma 2 C.G.S., a partire dal primo giorno immediatamente successivo a quello di pubblicazione del comunicato ufficiale, non essendo applicabile, nel caso di specie, l’automatismo della squalifica previsto dall’art. 41 comma 2 C.G.S. per i calciatori espulsi. Consegue che il Gaggero avrebbe dovuto scontare la squalifica nella gara Cartusiae-Genova San Gottardo del 21.3.2004 ove invece fu effettivamente schierato. Ciò comporta l’applicazione, a carico della Soc. Cartusiae F.C., della sanzione di cui all’art. 12 punto 5 C.G.S.
Per questi motivi, in accoglimento del reclamo come sopra proposto dalla Soc. Genova San Gottardo 2000 infligge alla Soc. Cartusiae F.C. la punizione sportiva di perdita della gara Cartusiae-Genova San Gottardo del 21.3.2004 col risultato di 0-3, l’ammenda di € 150,00 ed al calciatore Gaggero Paolo la squalifica per un’ulteriore giornata.
Dispone la restituzione della tassa reclamo non versata ed addebitata in conto.
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