COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 26 del 08/01/2004- pubbl. su www.figc-lndcrliguria.it Delibere della Commissione Disciplinare Reclamo U.S. Amicizia Lagaccio avverso la squalifica del calciatore Ardoino Luca fino al 31.3.2006. Gara Varazze 1912 Don Bosco – Amicizia Lagaccio del 16.11.2003 Campionato Promozione. Reclamo in proprio del calciatore Ardoino Luca. C.U. n. 19 del 20.11.2003

COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 26 del 08/01/2004- pubbl. su www.figc-lndcrliguria.it Delibere della Commissione Disciplinare Reclamo U.S. Amicizia Lagaccio avverso la squalifica del calciatore Ardoino Luca fino al 31.3.2006. Gara Varazze 1912 Don Bosco - Amicizia Lagaccio del 16.11.2003 Campionato Promozione. Reclamo in proprio del calciatore Ardoino Luca. C.U. n. 19 del 20.11.2003 “Durante una interruzione di gioco alcuni calciatori della società si avvicinavano ad un assistente protestando. In tale circostanza, il calciatore Ardoino Luca spingeva più volte l’arbitro e quindi lo colpiva con due calci raggiungendolo alle gambe. Alla vista del cartellino rosso si scagliava contro l’arbitro”. Con questa motivazione il GiudIce Sportivo squalificava il calciatore Ardoino Luca dell’U.S. Amicizia Lagaccio fino al 31.3.2006. Contro tale sanzione hanno proposto tempestivo reclamo sia la Società che il calciatore; le istanze, trattando la stessa materia, sono state riunite ed esaminate contemporaneamente. I reclamanti sostengono che l’impugnato provvedimento è stato comminato sulla base di “un erroneo, inveritiero, infondato e non provato presupposto”, perché l’Ardoino era corso verso l’arbitro per protestare contro la decisione di convalida di una rete “viziata da netto fuori gioco” e nel frangente, allungata la mano per attrarne l’attenzione, aveva urtato leggermente con il petto la coscia protesa del direttore di gara che, girandosi, si era fermato di colpo; espulso, il calciatore era stato prontamente allontanato dall’allenatore della squadra talché egli non aveva attinto l’arbitro con calci. Concludono quindi con la richiesta, in via principale, della revoca della sanzione inflitta in prime cure e, in via subordinata, della riduzione della squalifica da accordarsi riconducendo il fatto “in una più consona o corretta interpretazione giuridica”. Tali eccezioni sono state ribadite ed ampliate in giudizio dal calciatore assistito dal proprio legale. L’arbitro, sentito telefonicamente, ha confermato il referto ed ha trasmesso a questo giudicante un supplemento di rapporto nel quale precisa che, al 45’ del 2° t., nell’interruzione di gioco dovuta alla segnatura della seconda rete della soc. Varazze 1912, alcuni calciatori della soc. Amicizia Lagaccio si erano avvicinati all’assistente ed egli era accorso per far cessare le proteste; in quell’occasione l’Ardoino l’aveva spinto e colpito con due calci; immediatamente espulso, questi gli si era scagliato contro, urlandogli frase ingiuriosa e minacciosa, essendo quindi bloccato dai compagni di squadra. Osserva la Commissione Disciplinare che le due istanze non possono trovare accoglimento, neppure nella richiesta subordinata. La versione dei fatti dei reclamanti confligge con quella fornita dall’arbitro sul referto e confermata nel supplemento, documenti che nel giudizio sportivo costituiscono fonte di prova primaria e privilegiata a’sensi dell’art. 31 lett. a1 C.G.S.; la sanzione inflitta in primo grado, equa ed appropriata al grave fatto violento commesso dal calciatore Ardoino Luca, va quindi confermata e le istanze rigettate con conseguente incameramento delle due tasse, quella del calciatore preventivamente versata e quella della società addebitata in conto. Ed in tal senso la Commissione Disciplinare delibera.
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