COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 27 del 15/01/2004 – pubbl. su www.figc-lndcrliguria.it Decisione del giudice sportivo CAMPIONATO PRIMA CATEGORIA GARA DEL 21/12/2003 VILLAGGIO SPORT S.S. – LUNENSE
COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004
Comunicato Ufficiale N° 27 del 15/01/2004 - pubbl. su www.figc-lndcrliguria.it
Decisione del giudice sportivo
CAMPIONATO PRIMA CATEGORIA
GARA DEL 21/12/2003 VILLAGGIO SPORT S.S. - LUNENSE
La società a margine ha interposto nei termini reclamo avverso la regolarità della gara. L'impugnazione in esame è inammissibile; non sono state infatti, osservate le prescrizioni indicate nell'art. 29/5 del C.G.S. per il quale, copia dei motivi del ricorso deve essere inviata contestualmente, con lettera raccomandata alla controparte. Nel caso in esame non risulta inviata copia del reclamo alla controparte, cioè alla società Villaggio S.S. come prescritto. Trova pertanto applicazione, nel caso in esame, quanto disposto dall'art. 29/9 del C.G.S., per il quale l'inosservanza della predetta formalità costituisce motivo di inammissibilità precludendone l'esame. A seguito di quanto sopra esposto, sciogliendo la riserva di cui al Com. Uff. n°25 del 30/12/2003 si delibera:
a) di respingere il reclamo formulato dalla società A.C. Lunense.
b) di pubblicare il risultato della gara conseguito sul campo: Villaggio S.S. / Lunense 1-0
a) di incamerare la tassa, precedentemente addebitata (art. 29/8 del C.G.S.)