COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° ° 27 del 15/01/2004- pubbl. su www.figc-lndcrliguria.it Delibere della Commissione Disciplinare Reclamo G.S. Castagna Quarto avverso la squalifica del calciatore Papi Giuseppe per cinque giornate – Gara Castagna Quarto – Davagna Creuza de Ma del 6.12.2003 Campionato 2^ categoria. C.U. n. 21 dell’11.12.2003 C.P. Genova
COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004
Comunicato Ufficiale N° ° 27 del 15/01/2004- pubbl. su www.figc-lndcrliguria.it
Delibere della Commissione Disciplinare
Reclamo G.S. Castagna Quarto avverso la squalifica del calciatore Papi Giuseppe per cinque giornate - Gara Castagna Quarto - Davagna Creuza de Ma del 6.12.2003 Campionato 2^ categoria.
C.U. n. 21 dell'11.12.2003 C.P. Genova
La Commissione Disciplinare, letto il reclamo ed esaminati gli atti, osserva:
· il Giudice Sportivo ha inflitto cinque gare di squalifica al calciatore Papi Giuseppe perché protestando per una decisione tecnica spingeva l’arbitro mettendogli una mano sulla schiena;
· propone reclamo il G.S. Castagna-Quarto sostenendo l’eccessività della sanzione irrogata e chiedendone la riduzione;
· i fatti così come risultano dal referto arbitrale rivestono una certa gravità poiché l’atto di spingere l’arbitro con una mano deve ritenersi gravemente lesivo della dignità dl direttore di gara; tuttavia, poiché la protesta non ha raggiunto toni ingiuriosi o minacciosi ed il calciatore si è subito allontanato dopo l’espulsione, la squalifica può essere ridotta da cinque a quattro giornate ed in tal senso la C.D. delibera, disponendo il riaccredito della tassa addebitata in conto.
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