COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 30 del 05/02/2004 – pubbl. su www.figc-lndcrliguria.it Decisioni del giudice sportivo CAMPIONATO PROMOZIONE GARA DEL 25/01/2004 VOLTRESE VULTUR – ALTARESE SAVAM

COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 30 del 05/02/2004 - pubbl. su www.figc-lndcrliguria.it Decisioni del giudice sportivo CAMPIONATO PROMOZIONE GARA DEL 25/01/2004 VOLTRESE VULTUR - ALTARESE SAVAM La società a margine ha inoltrato reclamo avverso la regolarità di svolgimento della gara disputata sul campo di Voltri. Dall'esame dei documenti ufficiali si rileva che, prima dell'inizio della gara la società Altarese, nel rispetto delle norme in vigore, ha presentato all'arbitro una "Riserva scritta" con la quale lamentava l'irregolarità delle dimensioni del campo che, come noto per gare di campionato "Promozione" devono essere le seguenti: a) Lunghezza : non inferiore a mt. 100 b) Larghezza : non inferiore a mt. 60 c) Campo per destinazione minimo mt. 1,5 (si intende campo per destinazione la striscia che va dalla linea di fallo laterale alla rete di recinzione). Occorre precisare che in calce alla riserva scritta presentata all'arbitro dalla società Altarese, il presidente della società Voltrese ha dichiarato e sottoscritto che le misure del campo in questione sono le seguenti: (lungh. 105,50 largh. 60 c.p.d. 1,50 mt.). L'arbitro, entrato in possesso di tali documenti, alla presenza dei due capitani, di un assistente e di un dirigente, procedeva alla verifica dimensionale del campo che risultava della larghezza di mt. 57 ed il campo per destinazione mt. 1,00. Espletata tale procedura, il capitano della società Altarese sottoscriveva una dichiarazione affermando che la sua squadra era disposta ad iniziare l'incontro. In relazione a quanto sopra citato, l'Altarese, chiede la punizione a carico della società Voltrese della perdita della gara per 0-3 (art.12/1 del C.G.S.) Le argomentazioni dell'appellante sono senza dubbio corrette ed accettabili. A nulla vale la giustificazione adotta della società Voltrese la quale afferma che, a causa di una improvvisa rottura della rete fognaria si è reso necessario tracciare il campo di gioco con una lieve riduzione rispetto alla norma, onde consentire gli scavi a bordo campo per poter riparare il guasto; di tali lavori la Soc. Voltrese non ha provveduto ad informare come di dovere il Comitato Regionale Liguria. In altri termini si ritiene che nel caso di specie sussistono le condizioni specifiche alle quali è subordinata l'applicazione di cui all'art. 12/1 del C.G.S. invocato dalla società Altarese. Pertanto, in relazione a quanto sopra precede, in accoglimento del reclamo proposto, si delibera: Di infliggere la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3. (art. 12/1 del C.G.S.). In quanto accolto, si accredita la tassa reclamo precedentemente addebitata.
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