COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 32 del 19/02/2004 – pubbl. su www.figc-lndcrliguria.it Delibere della Commissione Disciplinare Reclamo A.S. Monterosso 2002 avverso la squalifica del calciatore Plotegher Mario fino al 30.6.2004. Gara Vernazza – Monterosso del 14.12.2003 Campionato 2° categoria. C.U. n. 20 del 18.12.2003 C.P. La Spezia.
COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004
Comunicato Ufficiale N° 32 del 19/02/2004 - pubbl. su www.figc-lndcrliguria.it
Delibere della Commissione Disciplinare
Reclamo A.S. Monterosso 2002 avverso la squalifica del calciatore Plotegher Mario fino al 30.6.2004. Gara Vernazza - Monterosso del 14.12.2003 Campionato 2° categoria.
C.U. n. 20 del 18.12.2003 C.P. La Spezia.
Il reclamo è inammissibile perché proposto tardivamente.
Il provvedimento impugnato è apparso sul C.U. n. 20 del 18.12.2003 C.P. La Spezia mentre l’istanza è stata spedita con raccomandata del 5.2.2004 – uff. postale di Monterosso al Mare, ben oltre la scadenza di dieci giorni stabilita dall’art. 42 comma 5 del Codice di Giustizia Sportiva.
Per questi motivi la Commissione Disciplinare dichiara inammissibile il reclamo come in epigrafe proposto dall’A.S. Monterosso 2002 e si astiene dall’esame di merito.
Dispone l’incameramento della tassa addebitata in conto (art. 29 comma 13 C.G.S.).
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