COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 33 del 26/02/2004 – pubbl. su www.figc-lndcrliguria.it Delibere della Commissione Disciplinare Reclamo G.S. Prà 96 avverso la squalifica del calciatore Camino Daniele per cinque giornate. Gara Solferino 1967 Arecco – Prà 96 del 31.1.2004 Campionato 2° categoria C.U. n. 27 del 5.2.2004 C.P. Genova

COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 33 del 26/02/2004 - pubbl. su www.figc-lndcrliguria.it Delibere della Commissione Disciplinare Reclamo G.S. Prà 96 avverso la squalifica del calciatore Camino Daniele per cinque giornate. Gara Solferino 1967 Arecco - Prà 96 del 31.1.2004 Campionato 2° categoria C.U. n. 27 del 5.2.2004 C.P. Genova La Commissione Disciplinare, · visti gli atti, letto il reclamo nel quale il G.S. Prà 96 afferma che: - il proprio tesserato aveva lanciato il pallone verso l’arbitro da distanza ragguardevole per accelerare la ripresa del gioco e non in segno di protesta; - il pallone aveva colpito l’arbitro alle spalle dopo aver rimbalzato alcune volte; - il calciatore si era immediatamente scusato con il direttore di gara, e dopo l’espulsione si allontanava immediatamente dal terreno di gioco; perciò chiede la revoca della sanzione inflitta o, in subordine, la riduzione delle stessa in relazione alla fattispecie configurata; · preso atto dei chiarimenti forniti dal direttore di gara con supplemento di rapporto nel quale ha precisato che il calciatore, in segno di protesta, gli aveva lanciato contro il pallone, volontariamente e con forza, colpendolo direttamente al fianco destro; · considerato che per la gravità del comportamento la sanzione irrogata al calciatore è da ritenersi equa ed appropriata; per questi motivi respinge il reclamo del G.S. Prà 96 e, per l’effetto, conferma le decisioni del Giudice Sportivo. Dispone l’incameramento della tassa addebitata in conto.
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