COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 34 del 04/03/2004 – pubbl. su www.figc-lndcrliguria.it Delibere della Commissione Disciplinare Reclamo del Signor Strata Stefano, allenatore U.S. Fezzanese, avverso la squalifica fino al 31 Ottobre 2004. Gara Fezzanese- Bolzanetese Virtus dell’8.2.2004 Campionato Eccellenza. C.U. n. 31 del 12.2.2004

COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 34 del 04/03/2004 - pubbl. su www.figc-lndcrliguria.it Delibere della Commissione Disciplinare Reclamo del Signor Strata Stefano, allenatore U.S. Fezzanese, avverso la squalifica fino al 31 Ottobre 2004. Gara Fezzanese- Bolzanetese Virtus dell'8.2.2004 Campionato Eccellenza. C.U. n. 31 del 12.2.2004 Il reclamo è inammissibile perché privo di sottoscrizione. La firma del reclamo è un requisito indispensabile e la sua mancanza rende l’atto privo d’efficacia giuridica. Per questi motivi la Commissione Disciplinare dichiara inammissibile il reclamo come in epigrafe proposto dal Signor Strata Stefano, allenatore dell’U.S. Fezzanese, e si astiene dall’esame di merito. Manda alla Segreteria del Comitato per la richiesta di pagamento della tassa reclamo, non versata ma comunque dovuta ai sensi dell’art. 29 comma 13 C.G.S.
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