COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 34 del 04/03/2004 – pubbl. su www.figc-lndcrliguria.it Delibere della Commissione Disciplinare Reclamo del Signor Strata Stefano, allenatore U.S. Fezzanese, avverso la squalifica fino al 31 Ottobre 2004. Gara Fezzanese- Bolzanetese Virtus dell’8.2.2004 Campionato Eccellenza. C.U. n. 31 del 12.2.2004
COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004
Comunicato Ufficiale N° 34 del 04/03/2004 - pubbl. su www.figc-lndcrliguria.it
Delibere della Commissione Disciplinare
Reclamo del Signor Strata Stefano, allenatore U.S. Fezzanese, avverso la squalifica fino al 31 Ottobre 2004. Gara Fezzanese- Bolzanetese Virtus dell'8.2.2004 Campionato Eccellenza.
C.U. n. 31 del 12.2.2004
Il reclamo è inammissibile perché privo di sottoscrizione.
La firma del reclamo è un requisito indispensabile e la sua mancanza rende l’atto privo d’efficacia giuridica.
Per questi motivi la Commissione Disciplinare dichiara inammissibile il reclamo come in epigrafe proposto dal Signor Strata Stefano, allenatore dell’U.S. Fezzanese, e si astiene dall’esame di merito.
Manda alla Segreteria del Comitato per la richiesta di pagamento della tassa reclamo, non versata ma comunque dovuta ai sensi dell’art. 29 comma 13 C.G.S.
Share the post "COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 34 del 04/03/2004 – pubbl. su www.figc-lndcrliguria.it Delibere della Commissione Disciplinare Reclamo del Signor Strata Stefano, allenatore U.S. Fezzanese, avverso la squalifica fino al 31 Ottobre 2004. Gara Fezzanese- Bolzanetese Virtus dell’8.2.2004 Campionato Eccellenza. C.U. n. 31 del 12.2.2004"