COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 35 del 11/03/2004 – pubbl. su www.figc-lndcrliguria.it Delibere della Commissione Disciplinare Reclamo U.S. Voltrese Vultur avverso decisioni assunte dal Giudice Sportivo in ordine alla gara del Campionato di Promozione Voltrese Vultur – Altarese Savam del 25.1.2004 C.U. n. 30 del 5.2.2004

COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 35 del 11/03/2004 - pubbl. su www.figc-lndcrliguria.it Delibere della Commissione Disciplinare Reclamo U.S. Voltrese Vultur avverso decisioni assunte dal Giudice Sportivo in ordine alla gara del Campionato di Promozione Voltrese Vultur - Altarese Savam del 25.1.2004 C.U. n. 30 del 5.2.2004 Il Giudice Sportivo, giudicando in merito ad un reclamo proposto dall’U.S. Altarese Savam, lo accoglieva infliggendo all’U.S. Voltrese Vultur la sanzione della punizione sportiva di perdita della gara Voltrese V. – Altarese S. del 25.1.2004 col risultato di 0-3. Il primo giudice, esaminati gli atti di gara, rilevava la violazione da parte dell’U.S. Voltrese V. dell’art. 27 lett. B.a del Regolamento L.N.D perché, alla misurazione del campo effettuata dall’arbitro in seguito alla formale richiesta della società ospitata, era risultata una larghezza del terreno di gioco di mt. 57 ed una larghezza dell’area per destinazione di mt. 1, misure queste inferiori a quelle prescritte dal citato articolo per la disputa di gare del campionato di promozione. Contro tale decisione, l’U.S. Voltrese Vultur ha proposto rituale appello alla Commissione Disciplinare chiedendone l’annullamento ed il ripristino del risultato determinatosi sul campo per i seguenti motivi: 1° - la nullità della riserva presentata dall’U.S. Altarese S. all’arbitro perché non formulata su carta intestata con sopra apposto il timbro sociale; 2° - l’irregolare misurazione del terreno di gioco effettuata dall’arbitro con metro da falegname rotto risultato di lunghezza superiore; 3° - la successiva misurazione effettuata da essa società che aveva dato i seguenti risultati: lunghezza del campo mt. 105,50 = larghezza mt. 58,30 = distanza tra campo e recinzione mt. 1,50 talché la piccola carenza nella larghezza del terreno di gioco è da ritenersi compensata dalla sua maggior lunghezza. Entrambe le società si sono costituite in giudizio per ribadire le reciproche motivazioni. L’U.S. Altarese S. ha inviato anche proprie controdeduzioni al reclamo dell’U.S. Voltrese contestandone le affermazioni. Il reclamo non può trovare accoglimento. In merito all’eccezione di cui al punto 1°), la Commissione Disciplinare osserva che l’art. 24 punti 6 e 7 C.G.S. impone che il reclamo al G.S. avverso la regolarità del terreno di gioco deve essere preceduto da “specifica riserva scritta presentata all’arbitro prima dell’inizio della gara” null’altro affermando in merito, talché l’averla formulata su un foglio di carta bianca sottoscritta dal presidente e dal vice-presidente della società non costituisce formale irregolarità da far ritenere nullo l’atto. Quanto alle altre doglianze dell’U.S. Voltrese V., che avrebbero dovuto comunque formare oggetto di specifiche controdeduzioni al reclamo presentato dall’U.S. Altarese S. al Giudice Sportivo, queste vanno egualmente disattese stante il carattere della richiamata norma che stabilisce, in materia di campi di gioco, misure tassative che debbono essere rispettate in assenza di specifica deroga della Lega Nazionale Dilettanti. Per questi motivi la Commissione Disciplinare delibera di respingere il reclamo come sopra proposto dall’U.S. Voltrese V. e dispone l’incameramento della tassa addebitata in conto.
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