COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 36 del 18/03/2004 – pubbl. su www.figc-lndcrliguria.it Delibere della Commissione Disciplinare Reclamo G.S. Serra Riccò avverso la regolarità della gara del Campionato di Promozione Legino-Serra Riccò del 28.2.2004

COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 36 del 18/03/2004 - pubbl. su www.figc-lndcrliguria.it Delibere della Commissione Disciplinare Reclamo G.S. Serra Riccò avverso la regolarità della gara del Campionato di Promozione Legino-Serra Riccò del 28.2.2004 Il G.S. Serra Riccò ha proposto reclamo avverso la regolarità dell’incontro del Campionato di Promozione Legino-Serra Riccò disputato il 28.2.2004 e terminato col risultato di 0-0, chiedendo l’applicazione, a carico dell’U.S. Legino 1910, della punizione sportiva di perdita della gara per mancata ottemperanza delle disposizioni federali in ordine all’obbligo dell’impiego dei giovani della classe “1985”. Il reclamo è inammissibile perché proposto in primo grado alla Commissione Disciplinare anziché al Giudice Sportivo. Trattasi di materia devoluta in prima istanza, alla competenza, del Giudice Sportivo secondo le modalità previste dall’art. 24 comma 8 lett. b C.G.S. (preannuncio telegrafico del reclamo entro le ore 24 del giorno successivo a quello cui la gara si riferisce ed invio delle motivazioni entro il settimo giorno successivo a quello in cui si è svolta la gara stessa). Giova ricordare che le norme federali, nell’ambito dell’attività regionale della L.N.D. e del Settore Giovanile e Scolastico, attribuiscono in primo grado alla Commissione Disciplinare, esclusivamente il giudizio dei reclami proposti avverso l’impiego di calciatori in posizione soggettivamente irregolare (perché squalificati o non tesserati o tesserati irregolarmente). La mancata ottemperanza da parte della reclamante delle formalità previste dal citato art. 24 comma 8 lett. b C.G.S. non consente la conversione dell’istanza al giudice competente talché alla Commissione Disciplinare non resta che dichiarare inammissibile il reclamo come sopra proposto dal G.S. Serra Riccò e disporre l’incameramento della tassa addebitata in conto. Ed in tal senso delibera.
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