COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 36 del 18/03/2004 – pubbl. su www.figc-lndcrliguria.it Delibere della Commissione Disciplinare Reclamo G.S. Brugnato avverso la squalifica del calciatore Pettirossi Riccardo per quattro giornate. Gara Castelnuovo Magra-Brugnato del 21.2.2003 Campionato Juniores Regionale. C.U. n. 33 del 26.2.2004

COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 36 del 18/03/2004 - pubbl. su www.figc-lndcrliguria.it Delibere della Commissione Disciplinare Reclamo G.S. Brugnato avverso la squalifica del calciatore Pettirossi Riccardo per quattro giornate. Gara Castelnuovo Magra-Brugnato del 21.2.2003 Campionato Juniores Regionale. C.U. n. 33 del 26.2.2004 La Commissione Disciplinare, · · esaminato il reclamo del G.S. Brugnato avverso la decisione pubblicata sul C.U. in epigrafe, con la quale il Giudice Sportivo ha comminato la squalifica per quattro giornate al calciatore Pettirossi Riccardo con la seguente motivazione “Espulso – protestando vivacemente, si avvicinava all’arbitro con altri compagni ed appoggiando la propria fronte a quella del direttore di gara, lo offendeva. Non provocava alcun danno fisico”; · · osservato che la società reclamante contesta il resoconto di gara fornendo una versione dei fatti diversa con la quale afferma che fu proprio l’arbitro ad inseguire il Pettirossi reo di aver protestato avverso una sua decisione, ed ad averlo redarguito ponendo la propria testa contro quella del calciatore e spintonandolo con le mani sul petto per allontanarlo; per cui chiede la riduzione della squalifica a misura più equa. · · ritenuto che ai sensi dell’art. 31 lett. A1 C.G.S. agli atti degli ufficiali di gara è attribuita fede probatoria privilegiata e che pertanto deve ritenersi che i fatti si siano effettivamente svolti così come descritti nel rapporto dell’arbitro e riportati nella declaratoria del primo giudice; · · atteso che in considerazione dell’obiettivo svolgimento dei fatti ritiene equo ridurre la sanzione irrogata dal G.S. determinandola nella squalifica per tre giornate di gara per questi motivi in accoglimento del reclamo come sopra proposto dal G.S. Brugnato, delibera di ridurre la squalifica del calciatore Pettirossi Riccardo da quattro a tre giornate di gara.
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