COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 46 del 03/06/2004 – pubbl. su www.figc-lndcrliguria.it Delibere della Commissione Disciplinare Deferimento del Signor Duberti Luciano, presidente del Circolo Tennis Cervo, e del Circolo Tennis Cervo per violazione art. 53/1 NOIF in relazione alla rinuncia alla disputa delle gare di play-out del Campionato di Calcio a Cinque Serie C Vivandora-Circolo Tennis Cervo del 3.5.2004 e Circolo Tennis Cervo – Vivandora del 10 Maggio 2004 valevoli per la determinazione della società retrocedente al Campionato di serie D.

COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 46 del 03/06/2004 - pubbl. su www.figc-lndcrliguria.it Delibere della Commissione Disciplinare Deferimento del Signor Duberti Luciano, presidente del Circolo Tennis Cervo, e del Circolo Tennis Cervo per violazione art. 53/1 NOIF in relazione alla rinuncia alla disputa delle gare di play-out del Campionato di Calcio a Cinque Serie C Vivandora-Circolo Tennis Cervo del 3.5.2004 e Circolo Tennis Cervo - Vivandora del 10 Maggio 2004 valevoli per la determinazione della società retrocedente al Campionato di serie D. Con provvedimento del 14 Maggio 2004 il Presidente del Comitato Regionale Liguria ha deferito a questa Commissione il Sig. Duberti Luciano, Presidente del Circolo Tennis Cervo ed il Circolo Tennis Cervo per violazione dell’art. 53/1 N.O.I.F. per aver rinunciato alla prosecuzione del campionato prima della disputa delle ultime due gare di play-out del campionato di Calcio a Cinque serie C indicate in epigrafe. Nei termini assegnati nell’atto di contestazione degli addebiti le parti non hanno fatto pervenire alcuna memoria difensiva né hanno richiesto di essere ascoltate in giudizio. La Commissione Disciplinare, esaminati gli atti, rilevato: a) che il Circolo Tennis Cervo con due telefax del 30 Aprile 2004 indirizzati al Comitato Regionale Liguria ha dichiarato di rinunciare alla prosecuzione del campionato non potendo allestire la squadra a causa dell’improvvisa indisponibilità di un consitente numero di calciatori, b) constatato che tale comportamento costituisce violazione dell’art. 53/1 N.O.I.F. che sancisce l’obbligo delle società di portare a termine le manifestazioni a cui sono iscritte c) visti i commi 4 e 9 del citato art. 53 N.O.I.F., delibera di infliggere le seguenti sanzioni: · Circolo Tennis Cervo: punizione sportiva di perdita della gara Vivandora - C.T. Cervo del 3.5.2004 col risultato di 6-0 e della gara C.T. Cervo - Vivandora del 10.5.2004 col risultato di 0-6 oltre all’ammenda di € 155,00 (Euro centocinquantacinque/00). · Duberti Luciano, presidente T.C. Cervo: ammonizione (art. 14 comma 1 lett. a C.G.S.). Pone a carico del Circolo Tennis Cervo l’indennizzo per mancato incasso dovuto alla Società ospitante in caso di rinuncia (se previsto secondo le disposizioni della circolare n. 1 L.N.D. stagione sportiva 2003-2004). Dispone che copia della presente decisione sia notificata, a cura della Segreteria del Comitato Regionale, alle parti deferite ai sensi dell’art. 31 lett. D1 C.G.S.
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