COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it Comunicato Ufficiale N° 33 del 17/03/2005 APPELLO DELL’A.S. MONTEROSSO DECISIONI MERITO GARA A.S. MONTEROSSO 2002 / ARSENAL SPEZIA 1913 DEL 13.3.2004 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Liguria – Com. Uff. n. 39 del 15.4.2004)
COMITATO REGIONALE LIGURIA - STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it
Comunicato Ufficiale N° 33 del 17/03/2005
APPELLO DELL’A.S. MONTEROSSO DECISIONI MERITO GARA A.S. MONTEROSSO 2002 / ARSENAL SPEZIA 1913 DEL 13.3.2004 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Liguria – Com. Uff. n. 39 del 15.4.2004)
L’ A.S. Monterosso 2002 ha proposto appello avverso la decisione della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Liguria, pubblicata sul C.U. n. 39 del 15 aprile 2004, con la quale, in accoglimento del reclamo proposto dal G.S. Arsenalspezia veniva inflitta alla Società Monterosso la punizione sportiva di perdita della gara con il risultato 0-3, in relazione ai fatti verificatesi il 13 marzo 2004 nel corso della gara fra Monterosso e Arsenalspezia.
Detto incontro era stato sospeso dall’arbitro che non si era sentito più in condizioni psicofisiche per portare a termine l’incontro stesso, a seguito dell’aggressione subita da parte del giocatore Carlà Rocco che lo aveva afferrato al collo con le mani stringendoglielo con forza fino a toglierli il respiro sbattendolo quindi violentemente contro la recinzione del terreno di gioco.
Il Giudice Sportivo aveva disposto la ripetizione della gara ritenendo non sussistenti le condizioni per poterla sospendere.
Ritiene la C.A.F. che il ricorso della Monterosso debba essere respinto in quanto i fatti accaduti, così come descritti negli atti ufficiali di gara dimostrano la gravità dell’aggressione subita dall’arbitro tale da non consentirgli un sereno proseguimento della sua attività, giustamente pertanto la Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Liguria ha deliberato di infliggere alla Società Monterosso la perdita della gara per 0-3 ai sensi dell’art. 12 co. 1 C.G.S..
Per questi motivi la C.A.F. respinge l’appello come sopra proposto dall’A.S. Monterosso 2002 di Monterosso al Mare (La Spezia) e dispone incamerarsi la tassa versata.
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