COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it Comunicato Ufficiale N° 32 del 10/03/2005 Delibera della Commissione Disciplinare Prot. n. 53 – Reclamo Società Pro Recco Calcio avverso la squalifica del calciatore Moltedo Andrea fino al 31.3.2006. Gara Pro Recco – Mazzettacandorfelettino del 6.2.2005 Campionato Promozione (Quarta Giornata Ritorno) C.U. n. 28 del 10.2.2005
COMITATO REGIONALE LIGURIA - STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it
Comunicato Ufficiale N° 32 del 10/03/2005
Delibera della Commissione Disciplinare
Prot. n. 53 - Reclamo Società Pro Recco Calcio avverso la squalifica del calciatore Moltedo Andrea fino al 31.3.2006. Gara Pro Recco - Mazzettacandorfelettino del 6.2.2005 Campionato Promozione (Quarta Giornata Ritorno)
C.U. n. 28 del 10.2.2005
Con provvedimento apparso sul C.U. n. 28 del 10.2.2005 il Giudice Sportivo ha squalificato fino al 31 Marzo 2006 il calciatore della Soc. Pro Recco Calcio Moltedo Andrea che a fine gara, dopo aver protestato con l’arbitro, gli aveva indirizzato da tergo uno sputo che lo aveva colpito sul colletto e sul collo. Il fatto, sfuggito all’arbitro, era stato visto e riferito da un assistente.
La Soc. Pro Recco Calcio ha proposto reclamo avverso tale sanzione ritenendola eccessiva ed estremamente gravosa e sproporzionata ai fatti per i seguenti motivi:
· · Il gesto del calciatore non può essere considerato comportamento violento, e quindi meritare la lunga squalifica inflittagli dal G.S., perché “non si era sviluppato sotto forma di protesta verbale espressa in maniera violenta e irriguardosa o con atti di violenza fisica quali possono essere spintoni, aggressioni…”. Tant’è vero che l’arbitro era venuto a conoscenza dell’accaduto solo successivamente attraverso il suo assistente.
· Altri casi similari sono stati puniti dai Giudici Sportivi con sanzioni assai meno afflittive.
Conclude con la richiesta di riduzione della squalifica a cinque mesi.
In giudizio è intervenuto il Rappresentante della società, assistito dall’Avv. Camillo Riccardo Musso.
Ritiene la Commissione Disciplinare di non condividere le eccezioni come sopra proposte dalla società reclamante: è lo stesso Regolamento di Gioco, alla Regola 12, a considerare il gesto dello sputare (ad un avversario o a qualsiasi altra persona) condotta violenta. Irrilevante poi è il fatto che l’infrazione sia sfuggita alla diretta percezione del direttore di gara ma sia stata vista e rapportata dal suo assistente. Quanto alle eccepite differenze sanzionatorie da parte dei Giudici Sportivi per fatti similari, questa Commissione non può che ripetere quanto più volte affermato: ogni singolo caso fa storia a sé e va giudicato nel contesto degli atti ufficiali che lo riportano tenendo presente l’incomparabilità tra le sanzioni inflitte per fatti occorsi nell’attività svolta nell’ambito della Lega Nazionale Professionisti e quelli occorsi nell’attività svolta nell’ambito della Lega Nazionale Dilettanti.
In punto di quantificazione della sanzione, considerata l’aggravante della giovane età del soggetto (classe 1984), ma tenuto conto del fatto che lo sputo non colpì frontalmente l’arbitro sul viso, la Commissione Disciplinare ritiene congrua la squalifica a tempo nei limiti indicati nel dispositivo.
Per tali motivi delibera di ridurre la squalifica del calciatore Moltedo Andrea fino al 31 Dicembre 2005 e dispone la restituzione della tassa versata.
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