COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it Comunicato Ufficiale N° 32 del 10/03/2005 Delibera della Commissione Disciplinare Prot. n. 60 – Reclamo G.S. Anpi S. Teodoro avverso la squalifica del calciatore Fragalà Domenico per cinque giornate. Gara Olimpia – Anpi S. Teodoro del 19.2.2005 Campionato Terza Categoria (Terza giornata ritorno). C.U. n. 30 del 24 Gennaio 2005 C.P. Genova

COMITATO REGIONALE LIGURIA - STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it Comunicato Ufficiale N° 32 del 10/03/2005 Delibera della Commissione Disciplinare Prot. n. 60 - Reclamo G.S. Anpi S. Teodoro avverso la squalifica del calciatore Fragalà Domenico per cinque giornate. Gara Olimpia - Anpi S. Teodoro del 19.2.2005 Campionato Terza Categoria (Terza giornata ritorno). C.U. n. 30 del 24 Gennaio 2005 C.P. Genova Osserva la Commissione Disciplinare che al 40° del secondo tempo è stato espulso il calciatore Fragalà Domenico perché in uno scontro di gioco provocato da lui stesso ha inveito contro l’arbitro insultandolo ed ingiuriandolo e spintonandolo leggermente senza procurargli alcun danno. Alla squalifica per cinque gare effettive propone reclamo il G.S. Anpi S. Teodoro deducendo che il Fragalà non aveva spintonato l’arbitro ma aveva protestato, con un volume di voce un po’ alto, dopo aver ricevuto una gomitata non ravvisata dal direttore di gara. La reclamante chiede una congrua riduzione della sanzione sottolineando che il calciatore, a fine gara, aveva cercato di porgere le scuse all’arbitro, ma questi non aveva ritenuto aderire alla richiesta. Le affermazioni della reclamante sono smentite dal referto arbitrale, dotato nel giudizio sportivo, di fede privilegiata a’ sensi dell’art. 31 lett. A1 C.G.S., talché vanno respinte. La sanzione inflitta in primo grado può però essere rideterminata e ridotta in relazione al fatto che lo stesso direttore di gara riferisce che il Fragalà lo aveva spintonato leggermente senza arrecargli danno alcuno. Per questi motivi la Commissione Disciplinare delibera di ridurre la squalifica del calciatore Fragalà Domenico da cinque a quattro giornate effettive di gara. Nulla per la tassa reclamo non versata.
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