COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it Comunicato Ufficiale N° 34 del 24/03/2005 Delibera della Commissione Disciplinare Prot. n. 58 – Reclamo U.C. Pegli avverso la squalifica del calciatore Fazzolari Matteo fino al 4.7.2005 e dell’allenatore Pileri Massimo fino al 4.4.2005. Gara Castellese 1920-Pegli del 5.2.2005 Campionato Juniores Provinciale C.U. n. 28 del 10-2-2005

COMITATO REGIONALE LIGURIA - STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it Comunicato Ufficiale N° 34 del 24/03/2005 Delibera della Commissione Disciplinare Prot. n. 58 - Reclamo U.C. Pegli avverso la squalifica del calciatore Fazzolari Matteo fino al 4.7.2005 e dell'allenatore Pileri Massimo fino al 4.4.2005. Gara Castellese 1920-Pegli del 5.2.2005 Campionato Juniores Provinciale C.U. n. 28 del 10-2-2005 Sotto il titolo del referto di gara “Calciatori espulsi e motivazione” l’arbitro così riferiva “Pegli. Al termine della partita Fazzolari Matteo per frasi offensive nei miei confronti cercando di colpirmi inoltre con lo sputo”. Riferiva inoltre d’aver allontanato al 38’ del 2° T. l’allenatore della Soc. Pegli Pileri Massimo che, entrando sul terreno di gioco, gli aveva rivolto frasi ingiuriose lanciandogli un paio di guanti ed a fine gara aveva tentato di impedirgli di entrare nello spogliatoio prendendo a calci la porta dello stesso. Il Giudice Sportivo squalificava il Fazzolari fino al 4 Luglio 2005 ed il Pileri fino al 4 Aprile 2005. Alle sanzioni sopra riportate si è opposta, con reclamo di rito, l’U.S. Pegli sostenendo che il Fazzolari, a fine gara, si era reso responsabile di aver espresso le sue opinioni all’arbitro senza peraltro sputargli né tanto meno facendone il gesto. Quanto al Pileri, pur censurandone il comportamento, ritiene troppo pesante la squalifica inflitta. L’arbitro, impossibilitato a presentarsi in giudizio a causa d’impegni di lavoro, interrogato per le vie brevi da questo giudicante, non chiariva il senso della sopra riportata frase sul tentativo del Fazzolari di colpirlo con lo sputo, prima affermando di non ricordare nulla poi fornendo versioni differenti e contraddittorie tali da non dare certezze che l’incolpato gli avesse sputato, avesse sputato nella sua direzione ed egli si fosse schivato, o avesse compiuto solo un gesto da lui interpretato come un tentativo di colpirlo. Alla luce di quanto sopra la Commissione Disciplinare ritiene di dover contenere la squalifica al 30.4.2005 commisurandola in pratica al comportamento offensivo ed oltraggioso posto in essere dal Fazzolari nei confronti dell’arbitro al termine della gara. Quanto all’allenatore Pileri Massimo la sanzione inflitta in primo grado appare equa e proporzionata a quanto riportato sugli atti e va confermata. Per questi motivi la Commissione Disciplinare, in parziale accoglimento del reclamo dell’U.S. Pegli, delibera di ridurre la squalifica del calciatore Fazzolari Matteo dal 4 Luglio 2005 al 30 Aprile 2005 e di confermare la squalifica dell’allenatore Pileri Massimo fino al 4 Aprile 2005. La tassa, addebitata in conto, va restituita.
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