COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it Comunicato Ufficiale N° 34 del 24/03/2005 Delibera della Commissione Disciplinare Prot. n. 62 – Reclamo S.C. Mallare avverso la squalifica del calciatore Fabrizio Fassio per quattro giornate. Gara Speranza-Mallare del 27.2.2005 Campionato Seconda Categoria. C.U. n. 29 del 3.3.2005 C.P. Savona

COMITATO REGIONALE LIGURIA - STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it Comunicato Ufficiale N° 34 del 24/03/2005 Delibera della Commissione Disciplinare Prot. n. 62 - Reclamo S.C. Mallare avverso la squalifica del calciatore Fabrizio Fassio per quattro giornate. Gara Speranza-Mallare del 27.2.2005 Campionato Seconda Categoria. C.U. n. 29 del 3.3.2005 C.P. Savona La Commissione Disciplinare, · visti gli atti; · letto il reclamo proposto dalla S.C. Mallare avverso la squalifica per quattro giornate effettive di gara irrogata al calciatore Fabrizio Fazio per aver insultato e minacciato l’arbitro a fine gara rallentandone l’uscita dal campo e venendo quindi trattenuto ed allontanato dai dirigenti di entrambe le squadre; · preso atto della richiesta di riduzione della squalifica ritenuta eccessiva dalla reclamante in relazione al fatto che il calciatore si era reso responsabile solo d’aver proferito all’indirizzo dell’arbitro frasi irriguardose e che i riferiti tentativi di venire al contatto fisico erano frutto di un’errata interpretazione del direttore di gara; · ritenuto che il rapporto degli ufficiali di gara gode di fede privilegiata a’ sensi dell’art. 31 lett. A1 C.G.S. e non può essere smentito da testimonianze di terzi; · valutato, in ogni caso, con riferimento all’entità della sanzione irrogata, che i comportamenti tenuti dal calciatore vanno considerati come assunti in unico contesto, sicché appare congrua la squalifica per tre gare; per questi motivi in accoglimento del reclamo, riduce la squalifica irrogata al calciatore Fabrizio Fassio da quattro a tre giornate di gara. Dispone la restituzione della tassa versata.
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