COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it Comunicato Ufficiale N° 36 del 07/04/2005 Delibera della Commissione Disciplinare Prot. n. 64 – Reclamo Soc. Speranza F.C. avverso la decisione del G.S. di infliggerle la punizione sportiva di perdita della gara del Campionato Juniores Provinciale Speranza-Nolese del 12.3.2005 ed avverso la squalifica del calciatore Bistolfi Emeka per cinque gare e l’inibizione del dirigente Brezza Antonio fino al 30.4.2005 C.U. n. 31 del 17.3.2005 C.P. Savona

COMITATO REGIONALE LIGURIA - STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it Comunicato Ufficiale N° 36 del 07/04/2005 Delibera della Commissione Disciplinare Prot. n. 64 – Reclamo Soc. Speranza F.C. avverso la decisione del G.S. di infliggerle la punizione sportiva di perdita della gara del Campionato Juniores Provinciale Speranza-Nolese del 12.3.2005 ed avverso la squalifica del calciatore Bistolfi Emeka per cinque gare e l'inibizione del dirigente Brezza Antonio fino al 30.4.2005 C.U. n. 31 del 17.3.2005 C.P. Savona L’arbitro della gara in epigrafe dichiarava di averne fischiato anticipatamente la fine al 50’ del secondo tempo non sentendosi più in grado, dai punti di vista psicologico e della serenità, di portarla a termine. Riferiva che a seguito della decisione di far ripetere un calcio di rigore alla squadra ospitata, il calciatore Emeka Bistolfi, espulso due minuti prima per proteste e comportamento ingiurioso nei suoi confronti, era rientrato sul terreno di gioco avvicinandosi “con fare minaccioso con la chiara intenzione di colpirlo” ma era stato trattenuto dai compagni di squadra. Contemporaneamente il collaboratore dell’arbitro Brezza Antonio, dirigente della Soc. Speranza, avvicinatosi con la bandierina alzata in aria “forse con l’intento di colpirmi” gli aveva rivolto frase minacciosa ed era stato trattenuto da alcuni calciatori della Soc. Speranza. Infine il dirigente Revello Roberto della Soc. Speranza lo aveva verbalmente minacciato. Dal che le sanzioni del giudice sportivo riportate in oggetto, impugnate con reclamo di rito, dalla Soc. Speranza F.C. Sostiene la reclamante non esservi valide e plausibili motivazioni che possano giustificare la decisione dell’arbitro di porre fine anticipata all’incontro perché non sussistevano circostanze di pericolo per la sua incolumità; egli aveva mal interpretato il comportamento del calciatore Emeka Bistolfi e dei dirigenti Brezza e Revello, supponendone intenzioni aggressive e violente che lo avrebbero condizionato psicologicamente. Chiede pertanto la revoca della punizione sportiva comminata a suo carico e la ripetizione della gara. Chiede inoltre la riduzione della squalifica dei calciatore Bistolfi Emeka e dell’inibizione del dirigente Brezza Antonio ritenute eccessive in relazione ai fatti riferiti dall’arbitro. Il reclamo merita parziale accoglimento. Come più volte enunciato da questa Commissione Disciplinare, per giustificare la decisione di porre fine anticipatamente ad una gara, occorre che accadano fatti e situazioni di tale gravità da non permettere all’arbitro di fronteggiarle con i normali mezzi che le norme mettono a sua disposizione. I fatti, così come riferiti sugli atti ufficiali, ben mettono in evidenza il comportamento aggressivo e minaccioso del calciatore Bistolfi e del collaboratore arbitrale Brezza, ma anche l’intervento dei giocatori della Soc. Speranza nel fermarne tempestivamente le intemperanze, talché nulla ostava acciocché l’arbitro, assunti a carico dei tre esagitati quei provvedimenti disciplinari previsti dalle norme, portasse a termine l’incontro con la ripetizione del calcio di rigore. Occorre anche precisare, come si evince dal referto, che l’arbitro aveva raggiunto lo spogliatoio “senza subire alcun danno fisico”, nulla segnalando d’irregolare sul suo successivo allontanamento dall’impianto. Per questi motivi, la Commissione Disciplinare, avvalendosi dei poteri concessigli dall’art. 12 comma 4 C.G.S., annulla la decisione del G.S. di infliggere alla Soc. Speranza F.C. la punizione sportiva di perdita della gara Speranza-Nolese del 12.3.2005 ed invia gli atti al C.P. di Savona per la ripetizione. Quanto agli altri provvedimenti impugnati le sanzioni appaiono congrue e vanno confermate. Dispone il riaccredito della tassa addebitata in conto.
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