COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it Comunicato Ufficiale N° 36 del 07/04/2005 Delibera della Commissione Disciplinare Prot. n. 66 – Reclamo A.S. Gold Sun 2 Santa Tiziana avverso le squalifiche dei calciatori Somigli Stefano per tre gare, Cascone Salvatore e Scariti Francesco David per due gare, De Fazio Dino e Pavan Fabio per una gara, avverso la squalifica dell’allenatore Nocentini Franco fino al 4.4.2005 ed avverso l’inibizione dei dirigenti Donnarumma Andrea fino al 13.6.2005 e Guerrini Claudio fino al 4.4.2005 – Gara Savignone-Gold Sun 2 Santa Tiziana del 12.3.2005 Campionato Terza Categoria (6/R) C.U. n. 33 del 17.3.2005 C.P. Genova

COMITATO REGIONALE LIGURIA - STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it Comunicato Ufficiale N° 36 del 07/04/2005 Delibera della Commissione Disciplinare Prot. n. 66 - Reclamo A.S. Gold Sun 2 Santa Tiziana avverso le squalifiche dei calciatori Somigli Stefano per tre gare, Cascone Salvatore e Scariti Francesco David per due gare, De Fazio Dino e Pavan Fabio per una gara, avverso la squalifica dell'allenatore Nocentini Franco fino al 4.4.2005 ed avverso l'inibizione dei dirigenti Donnarumma Andrea fino al 13.6.2005 e Guerrini Claudio fino al 4.4.2005 - Gara Savignone-Gold Sun 2 Santa Tiziana del 12.3.2005 Campionato Terza Categoria (6/R) C.U. n. 33 del 17.3.2005 C.P. Genova Il reclamo proposto dall’A.S. Gold Sun 2 Santa Tiziana è improponibile perché sottoscritto dal Vice-Presidente Guerrini Claudio che, essendo soggetto inibito con C.U. n. 33 del 17.3.2005 C.P. Genova, non aveva titolo, nel periodo d’incidenza della sanzione, a rappresentare la Società (art. 17 punto 8 C.G.S.). Il sopra citato articolo del Codice di Giustizia Sportiva non precluderebbe invero l’esame del reclamo per l’inibizione dello stesso Guerrini, essendo sempre consentito ai tesserati di ricorrere in proprio avverso le sanzioni inflittegli dagli Organi della Giustizia Sportiva; ma la durata dell’inibizione, inferiore ad un mese, lo rende parimenti improponibile (art. 41 punto 3 lett. b C.G.S.). Per questi motivi, la Commissione Disciplinare dichiara inammissibile il reclamo come sopra proposto dall’A.S. Gold Sun 2 Santa Tiziana e dispone l’incameramento della tassa addebitata in conto (art. 29 punto 13 C.G.S.).
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it