COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it Comunicato Ufficiale N° 37 del 14/04/2005 Delibera della Commissione Disciplinare Prot. n. 65 – Reclamo A.S.D. Tarros Migliarina avverso decisioni assunte dal G.S. in ordine alla gara del Campionato di Prima Categoria Lerici-Tarros del 13.3.2005 (8/R) C.U. n. 34 del 24.3.2005

COMITATO REGIONALE LIGURIA - STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it Comunicato Ufficiale N° 37 del 14/04/2005 Delibera della Commissione Disciplinare Prot. n. 65 – Reclamo A.S.D. Tarros Migliarina avverso decisioni assunte dal G.S. in ordine alla gara del Campionato di Prima Categoria Lerici-Tarros del 13.3.2005 (8/R) C.U. n. 34 del 24.3.2005 La gara Lerici Calcio-Tarros Migliarina in programma il 13.3.2005 alle ore 15.00 sul Campo Taucci di Marinella di Sarzana, non è stata disputata perché l’arbitro, alle 14.30, ricevuta dalla Soc. A.S.Tarros una riserva scritta in cui lamentava l’irregolarità del terreno di gioco consistente nella mancanza della rete di recinzione dietro una porta, dopo aver effettuato un sopralluogo con i capitani e concesso alla società ospitante il tempo necessario per l’eliminazione dell’irregolarità differendo l’inizio dell’incontro alle ore 15.45, costatato che all’ora fissata i tentativi in proposito non riuscivano nell’intento, decideva di non farla disputare. La Soc. Lerici Calcio ricorreva al Giudice Sportivo sostenendo la propria estraneità per eventuali responsabilità ed affermando che non sussistevano quei motivi di sicurezza che avevano indotto l’arbitro a non far disputare la gara, perché tutta l’area pedonale retrostante alla porta era stata interdetta al traffico veicolare e pedonale. Il G.S. accoglieva il reclamo e disponeva l’effettuazione della gara da programmare per una nuova data. L’A.S.D. Tarros Migliarina ha impugnato la decisione del Giudice Sportivo con motivato ricorso d’appello alla Commissione Disciplinare chiedendo l’annullamento della decisione e l’applicazione a carico della Soc. Lerici Calcio della punizione sportiva di perdita della gara e sostenendo, con varie argomentazioni, doversi attribuire alla società ospitante la colpa dell’irregolarità riscontrata e non rimossa nel tempo concesso dall’arbitro per dar corso all’inizio dell’incontro. Sentiti in giudizio i rappresentanti delle due società, la Commissione Disciplinare decide di accogliere il reclamo. L’art. 15 N.O.I.F. stabilisce, fra l’altro, che le società, per ottenere l’affiliazione alla F.I.G.C., devono dichiarare di avere la disponibilità di un campo di gioco intendendosi per “disponibilità” la facoltà di utilizzare il bene senza limiti, restrizioni o condizionamenti di terzi estranei all’Organizzazione Federale. Lo stesso articolo impone alle società il rinnovo annuale dell’affiliazione (che si concreta con la sottoscrizione del foglio di censimento contenente, tra l’altro, l’indicazione della disponibilità del campo di gioco per la nuova stagione sportiva). Tale disposizione, correlata con la decisione della F.I.G.C. n. 3 annessa alla Regola 1 del Regolamento del Gioco del Calcio, attribuisce quindi in maniera inequivocabile alla società ospitante la responsabilità per il regolare allestimento del terreno di gioco. Ciò premesso nel caso di specie, non sussistono motivi per non considerare corretto l’operato dell’arbitro nel ritenere la mancata eliminazione dell’inconveniente (nel ragionevole tempo messo a disposizione) elemento ostativo alla disputa dell’incontro perché violatorio dell’art. 4 delle “Disposizioni di carattere generale sui campi di gioco” annesse alla Regola 1 del Regolamento di Gioco che testualmente così recita: “I terreni di gioco devono essere protetti dal pubblico mediante separatori verticali dell’altezza minima di m. 2.20…”. Dal che è evidente che la responsabilità dei fatti debba ricadere sulla società ospitante, con le conseguenze previste dall’art. 12 punto 5 del C.G.S. Per questi motivi in accoglimento del reclamo dell’A.S.D. Tarros Migliarina la Commissione Disciplinare delibera di annullare l’impugnata decisione del Giudice Sportivo e d’infliggere alla Soc. Lerici Calcio la punizione sportiva di perdita della gara Lerici-Tarros del 13.3.2005 col risultato di 0-3. Dispone il riaccredito della tassa addebitata in conto.
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