COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it Comunicato Ufficiale N° 38 del 21/04/2005 Delibera della Commissione Disciplinare Prot. n. 69 – Reclamo U.S. Don Bosco avverso la squalifica del calciatore Boschi Michail fino al 31.3.2006. Gara Don Bosco-Ligorna del 16.3.2005 Campionato Juniores Regionale (12/R) C.U. n. 34 del 24.3.2005
COMITATO REGIONALE LIGURIA - STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it
Comunicato Ufficiale N° 38 del 21/04/2005
Delibera della Commissione Disciplinare
Prot. n. 69 - Reclamo U.S. Don Bosco avverso la squalifica del calciatore Boschi Michail fino al 31.3.2006. Gara Don Bosco-Ligorna del 16.3.2005 Campionato Juniores Regionale (12/R)
C.U. n. 34 del 24.3.2005
La Commissione Disciplinare osserva:
· risulta dal referto che a fine gara, mentre l’arbitro si accingeva ad entrare nello spogliatoio, il calciatore Boschi Michael gli aveva sputato colpendolo sul collo. Alla squalifica fino al 31 Marzo 2006, propone reclamo l’U.S. Don Bosco, sostenendo che il giudice di gara era incorso in un errore nell’identificazione del calciatore Boschi quale autore del gesto, da attribuirsi invece al calciatore Della Corte Gianluca, del quale produce dichiarazione autografa di colpevolezza; la ricorrente chiede pertanto che la sanzione sia attribuita al vero colpevole “al fine di evitare che venga punito un giocatore estraneo al fatto”;
· il reclamo non può trovare accoglimento stante la seguente testuale conferma scritta rilasciata alla C.D. dall’arbitro dell’incontro: “in merito alla gara Juniores Regionali girone “D” Don Bosco-Ligorna del 16 Marzo 2005 disputata alle ore 20,00 presso il campo sportivo Italo Ferrando confermo che il calciatore colpevole dello sputo è Boschi Michael n. 5 del Don Bosco”;
· atteso che il giudizio sportivo, ai sensi dell’art. 31 lett. A1 C.G.S, si svolge esclusivamente sulle risultanze ufficiali che non possono essere smentite da allegazioni e/o dichiarazioni di parte;
per questi motivi
respinge il reclamo e dispone incamerarsi la tassa non versata ed addebitata in conto.
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