COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it Comunicato Ufficiale N° 42 del 19/05/2005 Delibera della Commissione Disciplinare Prot. n. 72 – Reclamo G.S. Sant’Ampelio avverso le decisioni assunte dal Giudice Sportivo in ordine alla gara del Campionato di Seconda Categoria Mallare-Sant’Ampelio del 24 Aprile 2005. C.U. n. 37 del 28.4.2005 C.P. Savona

COMITATO REGIONALE LIGURIA - STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it Comunicato Ufficiale N° 42 del 19/05/2005 Delibera della Commissione Disciplinare Prot. n. 72 – Reclamo G.S. Sant’Ampelio avverso le decisioni assunte dal Giudice Sportivo in ordine alla gara del Campionato di Seconda Categoria Mallare-Sant’Ampelio del 24 Aprile 2005. C.U. n. 37 del 28.4.2005 C.P. Savona Con decisione apparsa sul C.U. n. 37 del 28.4.2005 C.P. Savona, il Giudice Sportivo, decidendo sulla base degli atti ufficiali relativi all’incontro in epigrafe, infliggeva al G.S. Sant’Ampelio la punizione sportiva di perdita della gara col risultato di 3-0, squalificava per due giornate i calciatori Ascone Maurizio, Alberti Davide, Carbone Antonio, Scali Andrea e Laganà Marco, tutti tesserati per il G.S. Ampelio, comminando alla società anche l’ammenda di € 50,00. Contro tali sanzioni ha proposto reclamo alla C.D. il G.S. Sant’Ampelio sostenendo la falsità del rapporto circa le motivazioni addotte dall’arbitro per giustificare la sospensione della gara ed alle quali oppone la propria versione dei fatti. In conclusione chiede che “in primis” sia dichiarata la sospensione del provvedimento impugnato e quindi l’annullamento e l’adozione di ogni altro provvedimento ritenuto opportuno”. Il reclamo è inammissibile per le seguenti motivazioni. Risultato della gara Non risulta soddisfatto l’obbligo imposto dall’art. 29 comma 4 C.G.S. d’inviare “contestualmente” copia delle motivazioni del reclamo alla controparte. Il reclamo è stato spedito alla C.D. con raccomandata del 2.5.2005 mentre la ricevuta della raccomandata inviata al G.S. Mallare reca la data del 4.5.2005, data nella quale è stata inoltrata a questo giudicante. Squalifica dei calciatori Non è ammessa l’impugnativa per squalifica di calciatori fino a due giornate (art. 41 comma 3 lett. a C.G.S.). Ammenda Non è ammessa l’impugnativa per sanzioni che non siano superiori a € 50.00 (art. 41 comma 3 lett. d C.G.S.). Per questi motivi la Commissione Disciplinare dichiara inammissibile il reclamo come sopra proposto dal G.S. Sant’Ampelio e dispone l’incameramento della tassa addebitata in conto.
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